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Nella disciplina previgente, necessaria la presenza di altri creditori per il cram down

Solo con le modifiche del DLgs. 136/2024 l’assenza di creditori non rileva

/ Francesco DIANA

Sabato, 24 ottobre 2026

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All’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma anche agli enti di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, dei contributi e dei relativi accessori, purché nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 del DLgs. 14/2019) ovvero del concordato preventivo (art. 88 del DLgs. 14/2019).
La possibilità dello stralcio e/o della dilazione è estesa anche ai tributi delle Regioni e degli Enti locali, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 1 lett. b) del DLgs. 147/2026.

Nel caso in cui il creditore pubblico esprima un voto contrario alla proposta, il tribunale può ugualmente procedere con l’omologazione degli accordi, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 63 comma 4 del DLgs. 14/2019.
Indefettibile, innanzitutto, è che l’adesione dell’Amministrazione finanziaria sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Inoltre, è necessario che congiuntamente ricorra l’ulteriore condizione della natura non liquidatoria dell’accordo, la cui proposta satisfattiva deve essere non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Di rilievo anche l’adesione degli altri creditori, da cui dipende la previsione di una percentuale minima di soddisfazione da assicurare al creditore pubblico.

Nel caso in cui i creditori aderenti siano pari ad almeno il 25% dell’ammontare complessivo dei crediti, ai creditori pubblici deve assicurarsi il pagamento di non meno del 50% del proprio credito, senza sanzioni e interessi. L’esclusione non riguarda, invece, gli interessi per la dilazione di pagamento che continuano a essere dovuti, nella misura del tasso legale vigente.
Diversamente, se i creditori aderenti sono inferiori al 25% dell’ammontare dei crediti complessivi, ovvero quando non vi sono altri creditori aderenti, la soglia di soddisfazione si innalza al 60% del credito vantato.
Anche in questo caso valgono le esclusioni di interessi e sanzioni, sebbene sia previsto che la dilazione di pagamento non possa eccedere il decennio.

In verità, la possibilità di accedere all’omologa forzosa anche quando non siano stati raggiunti accordi con altri creditori costituisce una delle novità introdotte con il DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter).

In pendenza della disciplina previgente, invece, deve ritenersi che il preventivo accordo con gli altri creditori sia condizione necessaria affinché il tribunale possa intervenire in sostituzione del creditore pubblico dissenziente (c.d. cram down). Pertanto, se la proposta è stata presentata prima del 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del DLgs. 136/2024, l’assenza di accordi anche con un solo altro creditore, diverso dall’Amministrazione finanziaria, ne comporta l’inammissibilità.
In tal senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 27609 del 22 ottobre 2026.

Sebbene nell’ambito della disciplina previgente al decreto correttivo-ter (DLgs. 136/2024), la Suprema Corte precisa che la presenza anche di solo un creditore, ulteriore a quello pubblico, è sufficiente a garantire l’ammissibilità dell’accordo, ciò incidendo solo sulla percentuale di soddisfazione da offrire all’Amministrazione finanziaria.

Non rileva, di contro e in alcun modo, l’entità del credito coinvolto; la sussistenza di un credito modesto, piuttosto che irrisorio rispetto all’esposizione complessiva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non rileva ai fini dell’ammissibilità della proposta.
Manca, infatti, un qualunque richiamo ad un giudizio di irrisorietà rispetto a una pluralità di creditori e ai valori delle posizioni passive esistenti.

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