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Martedì, 27 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Il contributo datoriale al Previndai viene meno quando il dirigente cambia Fondo

Confermata la volontà di salvaguardare l’autonomia della contrattazione collettiva

/ REDAZIONE

Martedì, 27 ottobre 2026

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Lo scorso 19 ottobre, Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un Accordo in materia di previdenza complementare, volto a integrare le previsioni dell’art. 18 del CCNL 13 novembre 2024 (codice CNEL V012), applicabile ai dirigenti delle imprese produttrici di beni e servizi, con scadenza prevista il 31 dicembre 2027 (si veda “Nuove progressioni economiche per i dirigenti del settore industriale” del 16 novembre 2024).

Alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) all’art. 14 comma 6 del DLgs. 5 dicembre 2005 n. 252, le Parti hanno inteso tutelare l’autonomia contrattuale e chiarire gli obblighi contributivi datoriali in materia di previdenza complementare negoziale.

In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 8 commi 1 e 2 e 14 comma 6 del DLgs. n. 252/2005, anche in virtù delle citate modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 e del principio di efficacia soggettiva dei contratti collettivi, limitano la destinazione del contributo datoriale, in caso di trasferimento, ai soli Fondi pensione negoziali. Di conseguenza, il contributo datoriale spetta esclusivamente ai dirigenti in servizio iscritti al Fondo di previdenza Previndai, per tutta la durata dell’adesione al Fondo.

Si ricorda che il contributo datoriale previsto dal CCNL del 2024 è attualmente pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente, entro il limite annuo di 200.000 euro e con un minimale di 4.800 euro, cui si aggiunge un ulteriore 2% della medesima retribuzione, entro lo stesso limite.

Contributo a carico del dirigente pari al 2% della retribuzione globale lorda

Il contributo a carico del dirigente è invece pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, fino al medesimo limite annuo.

Inoltre, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente e fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente, il datore di lavoro può, previa intesa con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta da quest’ultimo, fermo restando che una quota minima pari all’1% rimane a carico del dirigente.

L’Accordo chiarisce, pertanto, che l’obbligo contributivo datoriale sussiste esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti al fondo Previndai e per tutta la durata della loro adesione.
Tale contributo non è dovuto qualora il dirigente scelga di aderire a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal CCNL.

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