Le parti di un contratto non possono prescindere dalla Sezione specializzata in materia di imprese
La Cassazione, nell’ordinanza n. 27717, depositata il 24 ottobre, interviene a dirimere una questione nella quale si imponeva una graduazione tra le seguenti disposizioni:
- quella che disciplina la competenza legale per materia del Tribunale per le imprese, stabilita per tutti i rapporti societari (incluse quelle in tema di compensi degli amministratori) dall’art. 3 comma 2 lett. a) del DLgs. 168/2003;
- la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, secondo cui ogni controversia, anche con gli amministratori, è devoluta ad arbitrato;
- il contratto concluso tra il futuro amministratore e la società, il quale prevede la competenza di un determinato “foro” (nella specie quello di Parma), che ricade nel circondario di una sezione specializzata (nella specie quella presso il Tribunale di Bologna), palesando l’intento di non ricorrere al giudizio degli arbitri.
Rispetto a tale ipotesi si precisa che la clausola del negozio sottoscritto tra le parti prevale su quella statutaria, ma, pur essendo da preservare ex art. 1367 c.c. nei limiti della liceità degli effetti, non può valere a sottrarre al giudice naturale la competenza sulla lite societaria.
La competenza dell’Ufficio specializzato, infatti, può essere derogata in favore di quella arbitrale, in presenza di una valida clausola statutaria in tal senso, ma non in favore di un ufficio giudiziario diverso dal Tribunale delle imprese del luogo in cui la società ha sede.
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