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FISCO

Novità restrittiva sull’uso del deposito doganale per le vendite a distanza

Introdotta una rigida limitazione per i player che utilizzano regimi speciali, legata allo specifico business del commercio elettronico

/ Ettore SBANDI

Martedì, 27 ottobre 2026

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Il nuovo Codice doganale dell’Ue (CDU), istituito dal Regolamento n. 2108 del 2026, ha introdotto una disciplina radicalmente nuova per le operazioni effettuate in regime di e-commerce e per i low value consignments.

Per rispondere alle esternalità negative recate dall’ingesso massivo, nell’Ue, di beni spediti da o per il tramite di piattaforme estere, l’approccio del legislatore unionale è stato, per così dire, multilivello e ha coinvolto numerosi aspetti, da quelli più prettamente tributari fino a disposizioni di tipo regolatorio e logistico. In questa luce, infatti, devono essere lette le previsioni del dazio forfetario di 3 euro già introdotto con il Reg. Ue n. 382 del 2026, l’introduzione della handling fee unionale, la ridefinizione del ruolo di importatore, che è ora ricondotto alla piattaforma e-commerce, fino agli obblighi di identificazione dei prodotti in arrivo dal punto di vista della loro conformità alle norme di sicurezza in vigore nell’Ue (PID).

Le novità investono anche elementi più capillari e di carattere strettamente doganale, che arrivano fino all’introduzione di norme speciali in materia di regimi, sui depositi doganali, e sul valore delle merci, in entrambi i casi innestate con carattere derogatorio per regolare non solo le ipotesi di vendite B2C, ma anche quelle B2B2C, in cui sono utilizzate logistiche interne unionali.

Sui depositi, ad esempio, entra l’art. 154 del nuovo Codice, che norma l’utilizzo del deposito doganale per le vendite a distanza, con l’innesto di una disposizione particolarmente restrittiva, per la quale solo gli importatori per le vendite a distanza che hanno scelto di avvalersi del regime IOSS aventi lo status di operatore economico di fiducia e certificato o i loro rappresentanti indiretti possono essere autorizzati a immagazzinare e mettere in opera le merci in un deposito doganale privato per le vendite a distanza prima di una vendita a distanza.
Per la prima volta, dunque, compare una rigida limitazione per i player che utilizzano regimi speciali, legata allo specifico business del commercio elettronico, di fatto consentendo l’utilizzo del deposito doganale solo ai venditori che utilizzano il regime IOSS (qualificazione non complessa) e che siano qualificati come Trust&Check operatore (qualificazione estremamente complessa), con l’unico spazio di manovra riservato alla rappresentanza indiretta.

Inoltre, le merci destinate alle vendite a distanza possono essere vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti: sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali applicabili per quanto riguarda l’immissione in libera pratica (verificabile anche prima e durante lo stoccaggio in deposito); sono imballate in imballaggi collettivi contenenti merci simili, in uno stato precedente alla preparazione delle singole spedizioni al momento della conclusione della vendita a distanza; sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in quantità tali da facilitare l’espletamento di controlli doganali efficaci.

La limitazione qui, se possibile, è ancora più evidente, perché il legislatore unionale sceglie non solo di informare il regime di deposito a criteri di compliance di prodotto anche per merci non ancora dichiarate per l’importazione, ma entra altresì sui flussi logistici, imponendo ai beni in giacenza di essere imballati in imballaggi collettivi e non già in singole spedizioni, come a dire che il deposito doganale non può essere un mero stop and go per beni già pronti per la vendita sin dalla partenza.

La logica generale è quella di non allocare il controllo sulla sola fase di estrazione, ma di presidiare l’intero ciclo di magazzinaggio in un contesto – l’e commerce – strutturalmente esposto a rischi di sottovalutazione, frazionamento artificioso e non conformità regolatoria.

Fa il paio con questo sistema quello introdotto con l’art. 175 del nuovo Codice doganale dell’Ue, per cui è introdotta una regola speciale per la determinazione della base imponibile doganale: il valore di transazione per le merci acquistate nell’ambito di vendite a distanza è determinato sulla base di tali vendite e, qualora le merci siano acquistate nell’ambito di vendite a distanza mentre sono vincolate al regime di deposito doganale, dopo essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione, il valore di transazione è determinato sulla base di tali vendite.

Si affronta, dunque, il modello oggi oggetto di cambiamento al fine di evitare i dazi forfetari di 3 euro introdotti a febbraio, dal B2C (dove B è extra Ue) al B2B2C (dove il primo B è extra Ue ed il secondo B è Ue). In questo caso, il valore di transazione deve essere determinato sulla base della vendita che determina l’effettiva destinazione del bene al mercano unionale, anche se effettuata durante la permanenza delle merci nel deposito, realizzandosi dunque una deroga al concetto generale di sale for export, sempre nella logica generale di limitare il sistema delle vendite on line.

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