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IMPRESA

Limiti all’assistenza finanziaria anche per le azioni proprie delle banche popolari

La Cassazione ribadisce la nullità sia del contratto di finanziamento che dell’acquisto di azioni proprie

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 27 ottobre 2026

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 27701 depositata il 24 ottobre, ribadisce alcuni importanti principi in ordine alla violazione dei limiti all’assistenza finanziaria all’acquisto di proprie azioni, ex art. 2358 c.c., e all’applicabilità di tale disposizione alle cooperative per azioni, alle banche cooperative per azioni e alle banche popolari.

L’art. 2519 comma 1 c.c. subordina l’applicazione delle norme dettate per le spa alle società cooperative per azioni a due presupposti: che un determinato profilo dell’organizzazione o dell’attività della cooperativa non sia disciplinato dagli artt. 2511-2548 c.c. e che quanto dettato su tale profilo per le spa sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l’acquisto di azioni proprie da parte di spa – così come contenuta nell’art. 2358 c.c. (che l’art. 2525 comma 5 c.c., nell’indicare le norme che si applicano alle azioni, non considera) – risponde a entrambi i presupposti appena indicati.

Il divieto di accordare prestiti finalizzati (direttamente o indirettamente) all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti, trova, di conseguenza, applicazione anche nelle società cooperative per azioni. Ciò a partire dalla necessità (senz’altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un’autorizzazione preventiva al compimento di un’operazione di questo tipo da parte dell’assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
Non è possibile, infatti, dubitare del fatto che la concessione di prestiti in funzione dell’acquisto o sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice costituisca un profilo dell’attività della cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all’art. 2519 comma 1 c.c., “non previsto”) né dall’art. 2529 c.c. (che disciplina l’acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.

Né può dubitarsi che il divieto di fornire assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, ex art. 2358 c.c., in quanto finalizzato alla tutela dell’integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell’effettività del suo patrimonio, sia compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, quanto, a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari, ossia banche costituite in forma di società cooperative per azioni ex art. 29 comma 1 del DLgs. 385/93 (c.d. TUB), la cui attività è assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale e può svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata la protezione dell’integrità del capitale sociale e della relativa effettività.
Il divieto previsto dall’art. 2358 c.c., salve le condizioni legittimanti espressamente previste, è, dunque, compatibile e, di conseguenza, applicabile sia alle società cooperative per azioni che alle banche popolari.

Le banche popolari, d’altra parte, seppure assoggettate a una disciplina speciale, restano costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni; circostanza che non rileva solo sul piano definitorio, ma presenta precisi riflessi anche in termini di disciplina. Nel senso che non è consentito sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative, salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che attengano a quelle banche.
Ne deriva che, in mancanza di un’esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell’acquisto di azioni proprie, e a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono assoggettate alle disposizioni dettate nelle spa (e nelle società cooperative per azioni), in quanto compatibili con l’attività imprenditoriale bancaria e con il relativo funzionamento.
Rispetto a questa conclusione rileva anche il fatto che l’art. 150-bis comma 2 del DLgs. 385/93, nell’indicare le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, reca un elenco che non include l’art. 2358 c.c.

Tutto ciò precisato, infine, la decisione in commento ribadisce anche che la violazione di tale disposizione, trattandosi di norma imperativa, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. del finanziamento. Nullità che “si propaga” all’atto di acquisto delle azioni, incidendo l’acquisto di azioni proprie a debito sulla stabilità patrimoniale della società partecipata.
Soluzione che si giustifica in ragione del fatto che l’intera operazione si presenta, di per sé, direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (in ragione dell’ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all’integrità del patrimonio sociale); soggetti che l’art. 2358 c.c. intende tutelare.
Tanto più se si considera che la realizzazione degli interessi sottesi alla norma in questione non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell’intera operazione compiuta.

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