Nullità estesa per l’illecita assistenza finanziaria
Riguarda sia il contratto di finanziamento che quello di acquisto di azioni
La Cassazione, nell’ordinanza n. 28148, depositata ieri, confermando quanto già sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova 16 luglio 2020 e Trib. Treviso 4 maggio 2020), ha stabilito che la violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 2358 c.c., in tema di assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie, determina la nullità sia del contratto di finanziamento che di quello di acquisto delle azioni.
Ai sensi dell’art. 2358 c.c. – come risultante in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 142/2008 – la spa non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non subordinatamente a determinate condizioni. In particolare, occorre che:
- l’operazione ...
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