Anche il servizio di automediche può essere affidato in convenzione a ODV
Il servizio può considerarsi funzionale al trasporto sanitario di emergenza e urgenza
Ai sensi dell’art. 57 comma 1 del DLgs. 117/2017, i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione a organizzazioni di volontariato (ODV) dotate di specifici requisiti, individuati dalla norma.
Tale disciplina, che costituisce una deroga al regime ordinario degli affidamenti, trova fondamento nel considerando 28 della direttiva 2014/24/Ue sugli appalti pubblici.
Si segnala che la previsione di cui all’art. 17 comma 1 lett. h) del DLgs. 50/2016, con cui il legislatore aveva recepito quanto stabilito dall’art. 10 lett. h) della direttiva, si trova ora riprodotta all’art. 56 comma 1 lett. n) del DLgs. 36/2023, che esclude l’applicazione delle norme relative ai settori ordinari, dettate
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