Per le liberalità indirette non c’è obbligo di pagamento dell’imposta di donazione
L’imposta si applica solo nei due casi previsti dalla legge
Con la sentenza n. 7442, depositata ieri, la Corte di Cassazione torna sul tema della tassazione delle liberalità indirette, con una pronuncia particolarmente rigorosa nel percorso argomentativo, che arriva a chiarire alcuni punti rimasti in ombra in altre pronunce (come ad esempio Cass. 12 aprile 2022 n. 11831).
Il caso di specie riguardava un trasferimento di attività finanziarie (denaro e titoli) avvenuto tra zio e nipote, a titolo di liberalità, mediante un’operazione bancaria che ne aveva determinato il passaggio dal conto del dante causa a quello della donataria, entrambi accesi presso una banca svizzera. Tale liberalità era emersa dall’istanza di voluntary disclosure presentata dallo zio (donante) ed era stata assoggettata a imposizione dall’Agenzia delle Entrate. Evidentemente,
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