Se l’accollante è soggetto a liquidazione giudiziale IVA rimborsabile
Non ammessa la nota di credito in presenza di un nuovo rapporto obbligatorio
Se l’accollante viene assoggettato alla liquidazione giudiziale, il creditore non può emettere una nota di variazione nei suoi confronti, considerata la sua posizione di “terzo” rispetto al rapporto originario; ciò nondimeno è consentito il recupero dell’imposta relativa al credito rimasto insoluto mediante domanda di restituzione presentata ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72. È questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 235, pubblicata ieri sul proprio sito.
La questione sottoposta all’esame dell’Amministrazione finanziaria riguardava una società (Alfa) creditrice di una somma nei confronti di un soggetto (Beta), che si era assunto il debito (verso Alfa) di un’altra società (Gamma), ...