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LAVORO & PREVIDENZA

Nel settore dell’igiene ambientale cambia il sistema di inquadramento del personale

Previsti 250 euro di incremento medio nel triennio, distribuiti tra TEM, ERAP e welfare

/ Alessandro MORI

Martedì, 16 dicembre 2025

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Con Accordo siglato lo scorso 9 dicembre le Parti firmatarie del CCNL 18 maggio 2022 (codice CNEL: K540) applicabile ai dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali ne hanno rinnovato la validità per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Le novità apportate alla disciplina collettiva, che lo ricordiamo si applica tanto alle imprese private quanto alle municipalizzate, in passato oggetto di CCNL distinti, riguardano la revisione del sistema di classificazione e la parte retributiva.

Con riferimento all’inquadramento del personale le Parti hanno previsto che dal 1° febbraio 2026 dovrà essere applicata una nuova scala classificatoria unica articolata su 8 livelli professionali più il livello Quadri, con superamento pertanto delle precedenti aree funzionali; conseguentemente sono stati individuati i nuovi parametri retributivi, con decorrenza da febbraio 2026 e poi da ottobre 2026 (data dalla quale per i livelli inferiori al C2S, già 3A, il c.d. “parametro medio”, i parametri saranno parzialmente oggetto di un innalzamento).

L’Accordo, cui si rinvia, fornisce numerose esemplificazioni del nuovo modello di inquadramento, oltre a una tabella che declina la confluenza tra la vecchia e la nuova scala classificatoria, con l’indicazione dei relativi parametri. Le Parti hanno tuttavia previsto che nei casi in cui per effetto delle nuove declaratorie l’inquadramento effettivo di un lavoratore dovesse risultare peggiorativo, il livello economico precedente al 1° febbraio dovrà essere mantenuto come elemento retributivo ad personam.

Sul piano retributivo sono stati riconosciuti 250 euro medi di incremento rapportati all’attuale livello 3A, che da febbraio prossimo diventerà C2S. Dei suddetti 250 euro, 217 si traducono in incremento delle retribuzioni base (TEM), di cui 15 già a regime da luglio 2025 per effetto dell’anticipazione prevista dall’Accordo del 1° luglio 2025 (si veda “Per i servizi di igiene ambientale da luglio ERAP consolidato nelle retribuzioni base” dell’8 luglio 2025) e i rimanenti 202 da erogare progressivamente entro il termine del triennio di vigenza contrattuale (86 euro da febbraio 2026, 36 euro da gennaio 2027, 40 euro da agosto 2027 e 40 euro da dicembre 2027).

Di seguito si riportano i nuovi valori dal prossimo mese di febbraio: liv. Q, 3.518,41 euro; liv. A1, 3.198,56 euro; liv. A2S, 2.949,21 euro; liv. A2, 2.804,50 euro; liv. B1S, 2.668,22 euro; liv. B1, 2.545,29 euro; liv. B2S, 2.419,56 euro; liv. B2, 2.316,73 euro; liv. C1S, 2.216,13 euro; liv. C1, 2.148,77 euro; liv. C2S, 2.080,19 euro; liv. C2, 2.007,10 euro; liv. D1S, 1.999,10 euro; liv. D1, 1.807,21 euro; liv. D2S, 1.631,26 euro; liv. D2, 1.439,36 euro. Per effetto del cambiamento di parametro sopra riportato, da ottobre 2026 i minimi retributivi dei livelli da C2 a D2S saranno oggetto di incrementi compresi tra i 24 e i 32 euro, come evidenziato nella tabella presente in allegato all’Accordo, contenente altresì gli importi per le tre decorrenze di aumento successive.

Sono inoltre stati previsti 18 euro medi mensili (216 euro su base annuale) a titolo di definizione o incremento dell’ERAP (Elemento retributivo aggiuntivo di produttività), importo destinato ad alimentare i premi di produttività contrattati a livello aziendale e strettamente collegati a obiettivi di crescita della produttività e dell’efficacia dei servizi.

Completa il pacchetto di misure di carattere economico rientranti nell’incremento medio di 250 euro, la previsione di 15 euro mensili in cifra fissa da erogare sotto forma di welfare aziendale, distribuiti come segue: dal 1° ottobre 2026 5,50 euro di incremento del contributo mensile al Fondo Fasda (assistenza sanitaria integrativa); dal 1° ottobre 2026 8,50 euro a titolo di contributo aggiuntivo al Fondo Previambiente (previdenza complementare); dal 1° gennaio 2027 1 euro a titolo di contributo aggiuntivo alla forma di welfare che le Parti individueranno entro fine gennaio 2026.

Sempre in ambito economico occorre infine segnalare la previsione di un’indennità forfetaria una tantum, da erogare nei mesi di marzo e giugno 2026 secondo importi di ugual misura, di seguito riportati a seguito di un’elaborazione redazionale determinata in base al valore medio di 50 euro per rateo fornito dalle Parti per il livello C2S, già 3A: liv. Q 84,57 euro; liv. A1, 76,88 euro; liv. A2S, 70,89 euro; liv. A2, 67,41 euro; liv. B1S, 64,13 euro; liv. B1, 61,18 euro; liv. B2S, 58,16 euro; liv. B2, 55,69 euro; liv. C1S, 53,27 euro; liv. C1, 51,65 euro; liv. C2S, 50 euro; liv. C2, 48,24 euro; liv. D1S, 48,05 euro; liv. D1, 43,44 euro; liv. D2S, 39,21 euro; liv. D2, 34,60 euro. I suddetti importi competono a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 e devono essere riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale.

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