TFR e TFS non possono essere inseriti nella proposta del consumatore
La durata del piano deve tener conto della sostenibilità dell’impegno
Il consumatore che si trova in uno stato di sovraindebitamento, con la procedura di ristrutturazione dei debiti, può proporre ai propri creditori il soddisfacimento delle loro pretese, in qualsiasi forma e in una misura anche parziale e differenziata.
La proposta, infatti, ha forma scritta e contenuto libero sia rispetto alle modalità satisfattive, sia rispetto alla durata.
Con riferimento a quest’ultima, non vi sono prescrizioni in merito, per cui le valutazioni, da compiersi caso per caso, riguardano la congruità dei tempi di pagamento rispetto alla percentuale di soddisfo offerta e all’ammontare della rata mensile (Trib. Salerno 10 gennaio 2025).
In particolare, la durata del piano deve tener conto delle possibilità economiche del debitore e dell’effettiva sostenibilità dell’impegno assunto (Trib. S.M. Capua Vetere 15 luglio 2025 e 29 aprile 2025), ma anche dell’eventuale vantaggio di cui i creditori possono beneficiare proprio attraverso una maggiore durata (p.e. l’attribuzione di maggiori somme).
Pertanto, sebbene nella prassi la durata media del piano si attesti tra i 5 e i 7 anni (Trib. Agrigento 4 settembre 2025 e Trib. Napoli 12 giugno 2025), non può a priori escludersi l’ammissibilità di piani aventi una durata ultradecennale (Trib. Palermo 25 settembre 2025, Trib. Salerno 16 settembre 2025, Trib. Milano 20 febbraio 2025) o addirittura ventennale (Trib. Napoli 5 maggio 2025).
Circa le modalità satisfattive, il debitore è libero di proporre un soddisfacimento parziale del credito, non essendo prevista alcuna percentuale minima di pagamento (Trib. Caltagirone 16 settembre 2025); parimenti, può prevedere una soddisfazione attraverso modalità diverse dalla dazione di denaro (Trib. Trento 27 settembre 2025) e anche escludendo taluni beni che rientrano nel suo patrimonio (p.e. l’abitazione principale) (Trib. Avellino 11 aprile 2024).
È possibile anche che il piano preveda una soddisfazione dei creditori chirografi che sia differenziata, considerando l’eventuale violazione del merito creditizio (Trib. Treviso 29 febbraio 2024). Non ultimo, la proposta può prevedere che i creditori siano soddisfatti mediante l’apporto di c.d. finanza esterna, purché adeguatamente garantita in ordine ai terzi che si sono obbligati (Trib. Tivoli 1° settembre 2025).
A ogni modo è necessario che sia rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione (Trib. Lecce 9 settembre 2025 e Trib. Piacenza 17 luglio 2025), che non può in nessun caso essere derogato (Trib. Roma 21 febbraio 2024).
Ciò comporta che la falcidia sia operata in modo da evitare discriminazioni tra i creditori dello stesso rango, assicurando che siano trattati ugualmente in base alla loro collazione; inoltre, è necessario che sia riconosciuto loro un trattamento non inferiore a quanto potrebbero ricevere dall’alternativa della liquidazione controllata (Trib. Palermo 14 ottobre 2025).
Quanto alla distribuzione delle risorse provenienti dal patrimonio del debitore, sebbene non pacifico, sembra prevalere il rispetto della c.d. absolute priority rule (Trib. Bari 30 settembre 2025; contra, Trib. Bologna 29 gennaio 2024).
Diversamente, la finanza esterna può essere liberamente distribuita (Trib. Avellino 11 aprile 2024).
La proposta del debitore, di contro, non può prevedere l’attribuzione a favore dei creditori, del trattamento di fine rapporto lavoro (c.d. TFR) ovvero del trattamento di fine servizio (c.d. TFS), se non al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, la sua inclusione è possibile se l’ammontare è stato già acquisito dal debitore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Trib. Viterbo 3 luglio 2025); altrimenti, è necessario che la sua erogazione, da parte del datore di lavoro, sia prossima e comunque si verifichi nel corso del piano (Trib. Lecce 24 ottobre 2025 e Trib. Torino 26 settembre 2025).
In nessun altro caso il credito relativo al TFR può farsi rientrare nel patrimonio del debitore, trattandosi di un credito che, sebbene certo e liquido, difetta del requisito dell’esigibilità, sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Trib. Termini Imerese 2 ottobre 2024).
Analoga considerazione vale per il TFS, poiché si tratta di somme di cui il debitore non può disporre e le cui condizioni di esigibilità si verificheranno solo a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto lavorativo (Trib. Caltagirone 16 settembre 2025).
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