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Accesso al concordato semplificato con il vaglio del Tribunale

Controllo sui requisiti di «accesso» alla procedura e sull’attendibilità della relazione dell’esperto

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 10 gennaio 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 503 pubblicata ieri, in tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e in linea con la recente posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato che il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere a oggetto non solo la verifica dei requisiti di “accesso” alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al Registro Imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis del DLgs. 14/2019, CCII, se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 del CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’Esperto, ai sensi dell’art. 17 comma 8 del CCII.

Lo scrutinio sulla “ritualità” della proposta, previsto dall’art. 25-sexies comma 3 del CCII, deve comprendere non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile” (Cass. n. 31641/2025).

Tale conclusione è coerente con la natura del concordato semplificato che, pur caratterizzato da peculiarità rispetto al concordato preventivo sin dalla fase d’accesso (in quanto postula il previo “percorso” della composizione negoziata), rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali (Cass. n. 9730/2023), secondo la declinazione di concorsualità accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1182/2018, 9087/2018, 16347/2018 e 12064/2019; Cass. SS.UU. n. 42093/2021).
Ne consegue che il giudice di merito non deve limitarsi a un controllo di natura solo formale, dovendolo estendere a uno scrutinio di “legalità sostanziale”, come nelle procedure di concordato preventivo (Cass. n. 5825/2018 e Cass. SS.UU. n. 1521/2013) o di liquidazione controllata (cfr., recentemente, Cass. n. 28576/2025).

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano – correttamente, ad avviso della Cassazione – esteso il proprio sindacato alla ragionevolezza delle dichiarazioni effettuate dall’esperto in punto di buona fede e correttezza dell’istante nello svolgimento delle trattative, giungendo a una valutazione sull’assenza di buona fede in capo al richiedente, in ragione dell’avvenuta formulazione di una proposta che, ab origine, era impraticabile, avuto riguardo all’elevatissima esposizione debitoria nei confronti dell’Erario (Cass. nn. 3340/2019, 24155/2017 e 640/2019).

Per la Suprema Corte, inoltre, la disciplina del concordato semplificato, di cui all’art. 25-sexies del CCII, non prevede, come l’art. 47 comma 4 per il concordato preventivo (art. 162 comma 2 del previgente RD 267/42) che il Tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità della proposta, debba sentire il debitore, né, d’altra parte, l’assenza nel concordato semplificato di una disciplina specifica sul punto comporta che il Tribunale, nonostante abbia valutato l’inammissibilità della proposta, debba necessariamente procedere alla fase di omologazione, rispondendo tale esigenza di controllo di legalità sostanziale, sin dalle prime fasi della procedura, a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio.

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