Al via la dichiarazione degli ENC per il recupero dell’ICI 2006-2011
Pubblicato il DM che ha adottato il modello dichiarativo, da presentare entro il 31 marzo
L’art. 16-bis del DL 131/2024 ha disciplinato le modalità di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali che hanno esercitato le attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 con modalità tuttavia commerciali (si veda “Entro il 31 marzo la dichiarazione degli ENC per il recupero dell’ICI 2006-2011” del 22 gennaio 2026).
Per procedere a tale recupero, con il DM 27 gennaio 2026, pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze, è stato adottato il relativo modello dichiarativo, con le allegate istruzioni.
Entro il 31 marzo 2026, devono infatti presentare la dichiarazione per il recupero ICI del 2006-2011 gli ENC che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013:
- hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un’imposta superiore a 50.000 euro;
- o sono stati comunque chiamati a versare (anche a seguito di accertamento) un importo superiore a 50.000 euro annui per le medesime imposte e annualità.
Tale dichiarazione, da trasmettere con i servizi telematici Entratel o Fisconline (anche tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98), è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.
Nella dichiarazione vanno indicate le somme oggetto di recupero dell’ICI, da determinare adottando una regola “ibrida”. Per un verso, infatti, va applicata la disciplina dell’IMU vigente nell’anno 2013 (tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche apportate dall’art. 91-bis comma 1 del DL 1/2012 e dal DM 200/2012, che hanno circoscritto l’esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali); tuttavia, la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota da applicare sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’ICI recuperata (se non è individuabile l’aliquota stabilita per tale anno, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille). Da tale somma va detratta l’ICI eventualmente già versata dall’ENC, con riferimento allo stesso Comune e anno oggetto di recupero.
All’importo così ottenuto devono poi essere applicati gli interessi, che vanno calcolati, secondo le prescrizioni dell’art. 2 del DPCM 23 dicembre 2025, utilizzando esclusivamente l’applicazione web disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze (al link https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/recupero-ici-enti-non-commerciali).
Tali interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di presentazione della dichiarazione o, in caso di rateazione del versamento, fino al 31 marzo 2026 (oppure alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).
Come accennato, se le somme oggetto di recupero (comprensive di interessi) sono superiori ai 100.000 euro, è possibile rateizzare i versamenti in quattro quote trimestrali di pari importo: tale scelta va specificata nella dichiarazione.
Nella dichiarazione per il recupero dell’ICI per il 2006-2011 vanno indicate altresì le eventuali fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del recupero ICI, individuate dall’art. 16-bis comma 2 del DL 131/2024.
Vi è l’esonero dal versamento, anzitutto, se, nel periodo dal 2006 al 2011, non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti dei regolamenti “de minimis” in vigore nell’anno cui si riferisce l’ICI da recuperare. In particolare, va fatto riferimento:
- per l’anno 2006, al regolamento (Ce) 12 gennaio 2001 n. 69, che ha fissato il limite “de minimis” in 100.000 euro nell’arco di un periodo di tre anni;
- mentre per gli anni 2007-2011, al regolamento (Ce) 15 dicembre 2006 n. 1998, che ha innalzato tale limite a 200.000 euro nell’arco di un triennio.
Le istruzioni precisano che, tenuto conto, tra l’altro, del considerevole lasso di tempo ormai trascorso, è possibile frazionare la soglia dei limiti “de minimis” per annualità, confrontando l’importo da recuperare nella singola annualità e la frazione “de minimis” riferita a un singolo anno (pari, ad esempio, a 66.666 euro, ossia 200.000/3).
Specifiche previsioni riguardano invece le attività riconducibili all’ambito dei servizi di interesse economico generale (SIEG), per i quali si applica la soglia “de minimis” “rafforzata” individuata dal Regolamento (Ue) 25 aprile 2012 n. 360, pari a 500.000 euro nell’arco di un triennio. Anche in questo caso, secondo le istruzioni è possibile confrontare l’importo da recuperare nella singola annualità con la frazione “de minimis” riferita a un singolo anno (pari a 166.666 euro, ossia 500.000/3).
Il versamento, inoltre, non è dovuto nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica: in questo caso, nella dichiarazione va riportato il numero e l’anno di autorizzazione del regime SA (State aid) reperibile al link https://competition-cases.ec.europa.eu.
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