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Prorogato al 31 marzo il termine per le comunicazioni di completamento del bonus 4.0

L’Agenzia ha inoltre pubblicato alcune FAQ per dirimere i dubbi sulla compilazione del modello F24

/ Pamela ALBERTI

Venerdì, 30 gennaio 2026

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Con il DM 28 gennaio 2026, pubblicato ieri sul sito del MIMIT, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077). Tale decreto, intervenendo sull’art. 2 comma 4 del DM 15 maggio 2025, ha quindi sostituito il termine originariamente previsto del 31 gennaio.
Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo.

Sempre ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ fornendo precise indicazioni in merito alla corretta compilazione del modello F24 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 in relazione ad alcune fattispecie.

Una prima casistica riguarda il credito d’imposta per investimenti completati nel 2024.
In particolare, è stata presentata al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 indicando quale data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026.
La prima quota del credito d’imposta è stata fruita nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024. Per fruire della seconda quota è stato indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato. Si chiede quindi quale sia il corretto codice tributo e quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota e se è possibile ancora fruirne nel 2026.

L’Agenzia risponde che il comma 1059 dell’art. 1 della L. 178/2020 stabilisce che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo e che la risoluzione n. 25/2024 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE.
Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento).
Viene inoltre precisato che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Una seconda casistica riguarda investimenti completati nel 2025.
È stato effettuato un investimento in beni strumentali 4.0, pagando acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 con relativo ordine accettato dal venditore. L’investimento è stato completato nel 2025 ed è stata presentata al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027.
La prima quota del credito d’imposta è stata fruita nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025. Si chiede quale anno sia corretto indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027. Si chiede inoltre, ove non si fruisca della seconda quota nel 2026, se sia possibile fruirne nel 2027.

L’Agenzia precisa che se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore; in tal caso si applica la disciplina di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077. Le medesime modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025.

Da ultimo, viene analizzato il caso degli investimenti completati nel 2026.
Il caso riportato è quello di un investimento in beni strumentali 4.0 effettuato nel 2025 e completato nel 2026, con pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2025 con relativo ordine accettato dal venditore. Si chiede se sia possibile fruire della prima quota nel 2026 e quale anno e quale codice tributo indicare nel modello F24.
L’Agenzia evidenzia che tale ipotesi è disciplinata dall’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella ris. n. 41/2025.

Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 7077 e deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.

Se invece prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

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