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Limiti alla modifica del concordato in continuità dopo l’omologazione

Permane la differenza rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 23 marzo 2026

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Il Tribunale di Larino, con sentenza 24 gennaio 2026, ha esaminato il perimetro di applicazione della nuova disciplina sulle modifiche del piano di concordato in continuità, contenuta nell’art. 118-bis del DLgs. 14/2019 (CCII), introdotto dal decreto correttivo-ter.

Nella vigenza del RD 267/42 non era presente alcuna disposizione che consentisse di modificare un piano di concordato nella fase successiva all’omologa.
Il termine ultimo per il debitore per poter intervenire sul contenuto del piano e della proposta, ex art. 175 comma 2 del RD 267/42, era quello dell’inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative (Cass. 28 aprile 2015 n. 8575).

Successivamente, un’altra parte della giurisprudenza (Cass. 22 luglio 2022 n. 22988) aveva stabilito che le limitazioni della norma potevano considerarsi applicabili solo qualora la modifica fosse in grado di pregiudicare la valutazione del creditore al momento del voto.

L’art. 175 comma 2 del RD 267/42 era stato in seguito abrogato dal DL 83/2015, conv. con modif. dalla L. 132/2015, ma il limite temporale delle modificazioni nella fase antecedente il voto sussisteva nell’art. 172 comma 2 del RD 267/42, secondo cui le proposte presentate dal debitore (o quelle concorrenti) potevano essere modificate fino a 15 giorni prima dell’adunanza dei creditori (disposizione presente anche nel CCII all’art. 105 comma 4, con il limite di 20 giorni dalla “data iniziale stabilita per il voto dei creditori”).

In seguito all’approvazione del concordato, invece, le uniche modifiche consentite dall’art. 179 comma 2 del RD 267/42 interessavano i creditori, i quali potevano costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto al verificarsi di un mutamento delle condizioni di fattibilità.
Nella formulazione originaria del CCII era ribadita la possibilità di modificare il piano e la proposta nel periodo anteriore l’omologazione, fino a 20 giorni prima della data prevista per le operazioni di voto, mancando, invece, tale possibilità nella fase successiva.

In ciò si denotava la differenza rispetto agli accordi di ristrutturazione, per i quali l’art. 58 comma 2 del CCII consentiva le modifiche sostanziali al piano ai fini dell’adempimento dell’accordo.

Nonostante il tentativo degli interpreti, la natura eccezionale della norma non sembrava consentirne una interpretazione analogica per il concordato.
Tuttavia, laddove il piano non fosse stato più in grado di conseguire la finalità adempitiva delle obbligazioni, si riteneva che l’imprenditore avrebbe potuto (e dovuto) discostarsene per adottare quelle iniziative volte a scongiurare l’inadempimento.

Il DLgs. 136/2024 (correttivo-ter) ha, in seguito, introdotto l’art. 118-bis nel CCII, che riconosce la possibilità di modificare il piano dopo l’omologazione del concordato in continuità, qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali per l’adempimento della proposta. A differenza dell’art. 58 comma 2 del CCII per gli accordi di ristrutturazione (che fa riferimento alle modifiche sostanziali necessarie per assicurare l’esecuzione degli accordi), l’art. 118-bis considera le modifiche sostanziali rese necessarie per l’adempimento della proposta.

La dottrina ha offerto una lettura dello strumento, sviluppato per far fronte a quelle situazioni nelle quali non si ravvisa uno scostamento dalle obbligazioni tale da richiedere l’esperimento dell’azione di risoluzione; oppure nelle quali l’inadempimento è solo prospettico e con la modifica del piano si cerca di prevenire il rischio che l’imprenditore non rispetti gli obblighi assunti nella proposta; o ancora in quelle situazioni più gravi nelle quali l’inadempimento si è già verificato, ma i creditori non hanno agito la risoluzione del concordato, così che la modifica del piano potrebbe consentire al debitore di rideterminare alcuni aspetti della sua strategia per l’adempimento della proposta.
Così concepito, l’innesto normativo sarebbe coerente anche con il sistema del CCII (artt. 3 e 87 comma 1 lett. i) e comma 3 ultimo).

I giudici di merito, muovendo da tali presupposti, hanno quindi chiarito come, stante il dato normativo rinnovato, le modifiche del piano immaginate dal debitore dopo l’omologazione devono essere sostanziali e dirette ad assicurare “l’adempimento della proposta”: fermo il contenuto originario, muta la modalità con cui si perviene al risultato promesso ai creditori.

Se non sono rispettate le originarie condizioni della proposta, invece, vi sarà inadempimento e, quindi, la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 119 del CCII.
La modifica del piano con lo strumento dell’art. 118-bis non consente, quindi, di rivisitare il contenuto del piano (Trib. Genova 27 giugno 2023).

Questa interpretazione trova indiretta conferma nel fatto che la proposta modificata non soggiace al voto dei creditori e ciò appare coerente con la scelta di circoscrivere le modifiche al solo “adempimento della proposta”, senza incidere sul risultato finale.
Diversamente, si consentirebbe di superare il placet del ceto creditorio e il vaglio di convenienza economica, modificando la proposta (sul piano del mutamento della obbligazione assunta nei confronti dei creditori) per il tramite dell’art. 118-bis del CCII.

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