Ridisegnato il piano nel concordato preventivo
Occorre prevedere un fondo rischi per i finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica
Il DLgs. 136/2024 (correttivo-ter del DLgs. 14/2019 o CCII) apporta varie modifiche al concordato preventivo, tra cui meritano attenzione quelle che incidono sull’art. 87 del CCII, norma che indica il contenuto (minimo) del piano, dove l’intervento è anche indirizzato a una migliore valutazione per i creditori sulla fattibilità del progetto tramite cui il debitore ritiene di realizzare, con verosimile prognosi di successo, la proposta concordataria.
Nell’art. 87 del CCII, suddiviso in quindici punti, contraddistinti dalla lett. a) alla lett. p-bis), la prima norma incisa dal correttivo-ter è la lett. c), al fine di esplicitare il concetto di “valore di liquidazione”. Infatti, nella precedente versione si leggeva che il piano concordatario doveva contenere il valore ...
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