Singola rata dei debiti contributivi non inferiore a 150 euro
Nell’istanza va indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili
Con la circolare n. 19, pubblicata ieri, l’INAIL ha fornito istruzioni operative con riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 23 comma 1 della L. 203/2024 che prevede la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere pagamenti rateali dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili (art. 2 comma 11-bis del DL 338/89).
La circolare fa seguito al DM 24 ottobre 2025 che, in attuazione alla previsione contenuta nel menzionato art. 23, ha individuato due tipologie di rateazione, aventi entrambe il presupposto della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro: la prima, per importi fino a 500.000 euro, con possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili; la seconda, per importi superiori a 500.000 euro, con possibilità di accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.
Dopo aver individuato quali debiti possono divenire oggetto di rateazione, con la circolare in commento – dalla cui data di pubblicazione entra in vigore la nuova disciplina –, l’INAIL illustra le modalità di presentazione della relativa domanda.
In particolare, il debitore che si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’INAIL, deve presentare – anche per mezzo di un intermediario delegato – un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico, disponibile sul sito www.inail.it, “Istanza di rateazione” (con apposite istruzioni operative, l’INAIL ha altresì specificato che detto servizio on line prevede la possibilità per il debitore di chiedere la rideterminazione del numero delle rate accordate per le istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 203/2024, e quella di pubblicazione della circolare attuativa; la possibilità di presentare tale richiesta di rideterminazione sarà disponibile per 30 giorni a partire dalla data poc’anzi indicata).
Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se si fa riferimento a debiti scaduti o correnti. La struttura territoriale dell’INAIL provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicate nell’istanza, la quale, si sottolinea, può essere accolta purché l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro.
All’interno dell’istanza devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori mentre, se la stessa riguarda debiti correnti, devono essere individuati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento: in quest’ultimo caso, la domanda dovrà essere trasmessa prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta purché non risultino altri debiti scaduti. Nell’istanza il debitore deve riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, nonché rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
In ogni caso, l’istanza – la quale, una volta trasmessa, non può essere modificata – è definita dall’istituto con provvedimento motivato, di rigetto o di accoglimento. In quest’ultima ipotesi, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso. Viene poi chiarito che l’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. In tal caso, l’annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento, con il quale si richiede l’integrale pagamento dei debiti, che non potranno essere oggetto di una nuova istanza di rateazione.
Invece, l’omesso o il parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del provvedimento con cui viene chiesto l’integrale pagamento del residuo. In tal senso, si considera omesso il mancato pagamento di una delle rate successiva alla prima entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata; è parziale, invece, il versamento non regolarizzato integralmente entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata.
La rateazione è revocata anche qualora, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata, risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a tre, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute.
Da ultimo, si ricorda che, comunque, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determini un ulteriore debito: qualora al debitore siano accordate due rateazioni, la revoca di uno dei due piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche dalla seconda rateazione.
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