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Più opzioni per la detrazione delle imposte estere

Competenza del credito legata all’annualità in cui è dichiarato il reddito, ma la giurisprudenza di Cassazione limita i vincoli posti dall’art. 165 del TUIR

/ Gianluca ODETTO

Sabato, 9 maggio 2026

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Le modalità di detrazione delle imposte estere nei modelli REDDITI 2026 non vedono novità rispetto al passato. La materia, tuttavia, va gestita con la dovuta attenzione, viste le frequenti contestazioni e le molte cause che ne derivano.

Uno dei filoni su cui spesso si concentrano le “frizioni” tra contribuenti e Amministrazione finanziaria riguarda i profili temporali della detrazione.
In sostanza, le possibili alternative sono quattro, a ognuna delle quali corrisponde una diversa compilazione del quadro CE della dichiarazione.

La prima di esse è rappresentata dalla detrazione “ordinaria”, e risponde al principio enunciato dall’art. 165 comma 4 del TUIR, secondo cui il credito è scomputato nella dichiarazione in cui è indicato il reddito estero cui si riferisce l’imposta, a condizione che il suo pagamento sia avvenuto a titolo definitivo: in sostanza, se il requisito della definitività delle imposte estere pagate per il 2025 si concretizza entro la presentazione del modello REDDITI 2026, tali imposte estere sono scomputate dalle imposte italiane dovute per il 2025 previa indicazione nel quadro CE.

Per i redditi di lavoro subordinato, mutuando le indicazioni della risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 97/2023, se per una prestazione lavorativa svolta nel 2025 il dipendente ha subito un conguaglio a debito, effettuato all’inizio del 2026 con ulteriori trattenute a suo carico, le imposte di conguaglio possono essere detratte nella dichiarazione italiana riferita al 2025, unitamente a quelle trattenute dal datore di lavoro nelle mensilità del 2025 medesimo (l’interpello si riferisce a imposte pagate in uno Stato – il Regno Unito – in cui per tali redditi la certificazione annuale del datore di lavoro indica l’imposta effettivamente trattenuta, non essendo necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi).

La seconda modalità con cui è possibile scomputare le imposte estere è la c.d. detrazione “anticipata” o “prospettica”, e trova il suo fondamento normativo nell’art. 165 comma 5 del TUIR, secondo cui la detrazione è comunque ammessa se il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo: in sostanza, se per un reddito estero del 2025 si ha ragione di presumere che il carattere definitivo del prelievo subìto all’estero si manifesti entro il 31 ottobre 2027, il contribuente ha comunque titolo a detrarre le imposte estere nel modello REDDITI 2026.

La compilazione del quadro CE avviene con le medesime modalità previste per la detrazione “ordinaria” di cui all’art. 165 comma 4 del TUIR, avendo però cura di segnalare le imposte estere in questione anche nella colonna 14 dei singoli righi della sezione I del quadro compilati.

La terza modalità con la quale è possibile operare è anch’essa formalizzata nell’art. 165 comma 4, secondo cui, se il carattere definitivo dell’imposta si manifesta successivamente (alla presentazione della dichiarazione cui appartiene il reddito estero cui si riferisce l’imposta), occorre richiedere il credito nella prima dichiarazione utile, fermo restando che la quota d’imposta italiana e l’imposta netta rilevanti per il calcolo del credito sono quelle relative al periodo d’imposta in cui è stato dichiarato il reddito estero.

Si tratta di una modalità spesso utilizzata nei rapporti con Stati in cui la liquidazione definitiva dell’imposta avviene a cura dell’Amministrazione dello Stato estero e non giunge in tempo utile per esercitare il diritto alla detrazione dall’imposta italiana secondo le altre due modalità. Ad esempio, se per un reddito del 2025 la definitività si concretizza nel 2027, il credito è indicato nella dichiarazione REDDITI 2028 riferita al 2027, pur se la concreta determinazione avviene in base ai dati del 2025.

Va peraltro segnalato che, se la definitività dell’imposta estera pagata in relazione al 2025 si manifesta entro la presentazione del modello REDDITI 2026, ma l’imposta non viene detratta per errore o dimenticanza, la strada più lineare non è quella di indicare la stessa nel primo modello utile, quanto piuttosto quella di presentare una dichiarazione integrativa a favore REDDITI 2026 (questa modalità, peraltro, è espressamente indicata dalla risposta a interpello n. 97/2023 sopra menzionata).

Proprio, però, in relazione a questo ultimo aspetto (e qua risiede la quarta delle modalità indicate in premessa con cui fare valere il diritto alla detrazione), un filone giurisprudenziale recente, ma che si sta rapidamente consolidando (si vedano le sentenze della Cassazione nn. 9671/2025, 10642/2025 e 5909/2026) afferma che, nei rapporti con Stati convenzionati, il credito per le imposte estere spetta anche se non indicato nella dichiarazione del periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto ai sensi dell’art. 165 comma 4 del TUIR: la norma, infatti, non pone allo scopo alcun termine decadenziale e le Convenzioni contro le doppie imposizioni non contemplano un vincolo del genere.

Il tema è però aperto, tanto che la recente ordinanza n. 12908/2026 (pur nei rapporti con uno Stato – il Congo – all’epoca dei fatti non convenzionato) ha espresso un orientamento contrario, improntato al rispetto puntuale dei vincoli posti dall’art. 165.

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