Superata la dicotomia delle due fattibilità nel concordato preventivo in continuità
Il giudizio sulla probabilità di avveramento è rimesso principalmente ai creditori
Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 22 dicembre 2025, offre lo spunto per ritornare sul controllo di fattibilità c.d. giuridica ed economica nel concordato, alla luce del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019 (CCII).
L’art. 47 del CCII dispone che al momento dell’apertura di un concordato in continuità aziendale il Tribunale vagli non solo la ritualità della proposta, ma anche la non manifesta inidoneità dello stesso a raggiungere la soddisfazione dei creditori e la conservazione del valore aziendale.
Il DLgs. 14/2019 prevede, quindi, quale elemento essenziale della proposta di concordato, la sua idoneità o almeno la sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli scopi predeterminati.
Già nel vigore della legge fallimentare di cui al RD 267/42, la giurisprudenza aveva definito come requisito indefettibile del concordato preventivo la fattibilità, ulteriormente distinta in giuridica ed economica, del progetto concordatario.
A partire dall’intervento della Cassazione a Sezioni Unite n. 1521/2013, in particolare, la giurisprudenza, evolutasi nel tempo, aveva iniziato a sottolineare la necessità che il progetto concordatario dovesse superare positivamente un vaglio di fattibilità, per poi orientarsi nel senso di superare il distinguo tra i giudizi di fattibilità c.d. giuridica ed economica.
Nel sindacato di legittimità del concordato è insita anche la necessità che il Tribunale proceda al riscontro della sussistenza della causa concreta, quale idoneità reale dello specifico progetto concordatario di realizzare le finalità che esso stesso si propone.
Con riferimento al concordato in continuità, si è poi affermato che la relativa causa si traduce nella realizzazione, con le modalità previste dallo specifico piano di concordato, di flussi di cassa rivenienti dall’esercizio caratteristico dell’impresa del debitore idonei non solo a coprire i costi correnti, ma anche a soddisfare la debitoria pregressa, pur nella misura falcidiata come prevista dalla proposta.
Viene così superata l’originaria e imperfetta dicotomia delle due fattibilità.
Si esclude che al Tribunale venga precluso un giudizio in merito ai connotati economico-finanziari del progetto concordatario e si dispone che il giudice svolga un controllo anche in ordine all’idoneità delle previsioni di piano a realizzarsi e trovare reale e concreta attuazione: essendo il giudizio circa la probabilità di avveramento rimesso principalmente ai creditori, il sindacato giudiziale dovrebbe, tuttavia, arrestarsi alle soglie della manifesta inidoneità del piano a realizzarsi.
La Cassazione n. 9061/2017 ha sostenuto che il riferimento alla causa concreta suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. “Difatti – spiega la Cassazione, ripresa dal Tribunale di Pisa – non può esser predicato il primo concetto (il «controllo circa l’effettiva realizzabilità della causa concreta») se non attraverso l’estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilità del programma. Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato)”.
Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.
Questi principi vengono tanto più in rilievo in presenza di concordato in continuità aziendale. In tal caso, la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei profili giuridici ed economici, in quanto il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa con l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura. L’alea che ne circonda l’esecuzione, e che è rimessa all’accettazione dei creditori, non deve quindi estendersi alla valutazione di esistenza effettiva dei presupposti della soluzione concordataria per come indicata nel piano e di inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941