Sindacato del tribunale sulla fattibilità giuridica ed economica nel concordato
L’ampio dibattito giurisprudenziale sul tema trova il suo approdo con il Codice della crisi
In assenza di precise indicazioni del RD 267/42 sull’ampiezza dei poteri del tribunale ai fini dell’ammissione alla procedura concordataria, la giurisprudenza di legittimità è giunta a ritenere che il giudice ha il dovere di esercitare un controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato del professionista attestatore, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza della proposta – ossia al merito di tale giudizio – che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti (cfr. Cass. SS.UU. 23 gennaio 2013 n. 1521).
Il controllo di legittimità del giudice ha ad oggetto l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato (Cass. 24 agosto 2018 n. 21175). La “causa
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