Esenzione da ritenuta sui dividendi con continuità del periodo di possesso
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il principio vale anche nel contesto del trasferimento della sede delle società «madri» in Svizzera
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 380 di ieri chiarisce che, ai fini della quantificazione del periodo di possesso necessario per l’esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti tra società italiane e società svizzere, è possibile computare anche il periodo di possesso maturato in capo alla società controllante in un altro Stato, se questa si è poi trasferita in Svizzera in regime di continuità giuridica.
L’interpello ricorda che il regime di esenzione previsto in sede intracomunitaria dalla direttiva 2011/96/Ue è esteso ai rapporti tra le società comunitarie (tra cui, naturalmente, le società italiane) e le società svizzere dall’art. 15 dell’Accordo tra Unione europea e Svizzera del 26 ottobre 2004 (sostituito, senza modifiche su questo ...
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