ACCEDI
Lunedì, 11 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Responsabilità del cessionario potenzialmente duplicata nelle frodi IVA

Oltre al diniego di detrazione può essere chiesta l’IVA non pagata dal cedente

/ Fabio FRONTONI

Lunedì, 11 maggio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La sentenza della Cassazione n. 8487 del 5 aprile 2026 affronta un tema centrale nella pratica fiscale: il funzionamento dell’IVA nei casi di frodi, in particolare le cosiddette frodi carosello, e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di agire nei confronti di più soggetti coinvolti nella stessa operazione.

Il caso nasce dalla contestazione del contribuente, secondo cui il Fisco avrebbe avanzato una pretesa illegittimamente duplicata, chiedendo di fatto il pagamento dell’IVA due volte attraverso atti distinti. La Suprema Corte esclude questa ricostruzione, chiarendo un principio fondamentale: il debito IVA è unico e non può essere moltiplicato, anche quando viene fatto valere nei confronti di più soggetti.

In questo contesto si inserisce il meccanismo della responsabilità solidale previsto dall’art. 60-bis del DPR 633/1972, che consente all’Amministrazione di richiedere il pagamento dell’imposta anche al cessionario, qualora ricorrano determinate condizioni, in particolare quando l’operazione si inserisce in un contesto a rischio frode.

I giudici di legittimità ricordano che la solidarietà non determina una duplicazione del debito, ma rappresenta una modalità di garanzia del credito erariale: lo Stato può agire contro più soggetti fino al completo soddisfacimento dell’imposta, ma non può mai incassare più del dovuto.

Per questo motivo, non si verifica alcuna illegittima sovrapposizione di pretese quando il Fisco agisce sia nei confronti del fornitore sia dell’acquirente, o quando vengono adottati più atti impositivi, purché il risultato economico finale resti unico.
La Cassazione chiarisce inoltre che, nei sistemi di contrasto alle frodi IVA, operano strumenti distinti ma coordinati: da un lato il diniego della detrazione IVA, dall’altro la responsabilità solidale ex art. 60-bis del DPR 633/1972. Il primo incide sul rapporto diretto tra contribuente e imposta detraibile; il secondo ha una funzione di garanzia, volta a evitare che l’Erario resti privo del pagamento dell’imposta.

L’Erario non può tuttavia incassare più del dovuto

Il richiamo alla giurisprudenza europea conferma la legittimità di tali strumenti, purché siano rispettati i principi di proporzionalità e il contribuente fosse consapevole – o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza – della possibile frode.

Ne deriva che lo stesso soggetto può essere, da un lato, escluso dal diritto alla detrazione e, dall’altro, chiamato a rispondere solidalmente dell’imposta non versata da altri soggetti della filiera. Una soluzione che, secondo la Suprema Corte, non ha natura sanzionatoria, ma serve a garantire l’effettiva riscossione del tributo.

In sintesi, la Cassazione afferma che l’azione dell’Amministrazione può articolarsi su più fronti senza che ciò comporti una duplicazione dell’IVA: il debito resta unico, mentre la responsabilità solidale – oggi tipizzata anche dall’art. 60-bis del DPR 633/1972 – consente di rafforzarne il recupero nei casi di frode.

TORNA SU