Il trust resta fiscalmente interposto se revocabile dal disponente
Non bastano le modifiche all’atto istitutivo se l’autonomia del trustee è molto limitata
La risposta ad interpello n. 381 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, concerne l’interposizione fiscale del trust.
In particolare, l’istante aveva chiesto di valutare nuovamente il trust da lui costituito, che era già stato oggetto di un precedente interpello, dal quale era stato giudicato fittiziamente interposto, a causa dell’eccessivo coinvolgimento del disponente nelle decisioni del trustee.
L’istante, però, chiede una nuova valutazione del trust, atteso che egli intende modificare l’atto istitutivo, in modo da conferire al trustee un più ampio ed autonomo potere gestorio.
L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che, ai sensi dell’art. 73 del TUIR, il trust configura un soggetto passivo IRES. Tuttavia, affinché il trust possa essere
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