Nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per il 2026
Il MUD va presentato entro il 3 luglio 2026 alla Camera di commercio territorialmente competente
Con il DPCM 30 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
Il nuovo modello e le relative istruzioni per la sua compilazione si sostituiscono integralmente a modello e istruzioni approvati con il precedente DPCM 29 gennaio 2025 (MUD per l’anno 2025, riferito al 2024).
Modello e istruzioni saranno consultabili sul sito del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
Con riguardo all’anno in corso il MUD va presentato entro il 3 luglio 2026, ossia entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che reca il nuovo modello, ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis della L. 70/94.
È peraltro irrilevante che il DPCM di adozione del nuovo MUD sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale oltre il termine del 1° marzo individuato dal citato art. 6 comma 2-bis della L. 70/94, in quanto si tratta di un termine ordinatorio.
Per gli anni successivi, il termine di presentazione torna a essere ordinariamente individuato il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (salvo che venga adottato un nuovo modello).
Occorre presentare il MUD alla Camera di commercio competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
Il MUD va presentato telematicamente; in alternativa, solo laddove consentito, può essere inviato anche tramite PEC (trasmettendo la modulistica relativa al MUD debitamente compilata, secondo le relative istruzioni).
Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione, si ricorda che il MUD si articola nelle seguenti comunicazioni:
- comunicazione rifiuti;
- comunicazione veicoli fuori uso;
- comunicazione imballaggi;
- comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Sono tenuti a presentare la comunicazione rifiuti del MUD (salvo specifiche eccezioni riferite agli imprenditori agricoli): chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ex art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del DLgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti; consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (a esclusione di consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi); i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di cui all’art. 183 comma 1 lett. pp) del DLgs. 152/2006 (con riferimento ai rifiuti che vengono loro conferiti dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189 comma 4 del DLgs. 152/2006).
Sono esonerate dalla comunicazione, tra l’altro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del DLgs. 152/2006.
Per quanto riguarda il piano sanzionatorio, si richiama che, in caso di MUD omesso, incompleto o inesatto, a norma dell’art. 258 del DLgs. 152/2006, viene disposta una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro (sono previste riduzioni per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti).
Se il MUD è trasmesso tardivamente, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza, viene irrogata una sanzione tra i 26 e i 160 euro. Nell’ipotesi di ritardo superiore ai 60 giorni, il MUD si considera invece omesso, con le predette conseguenze sanzionatorie.
In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i veicoli fuori uso, l’art. 13 comma 7 del DLgs. 209/2003 prevede una sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Per la sola omessa comunicazione, è altresì disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.
In caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione per i produttori AEE, viene prevista dall’art. 38 comma 2 lett. h) del DLgs. 49/2014 una sanzione compresa tra i 2.000 e i 20.000 euro.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941