Le garanzie ipotecarie per obbligazioni della società sopravvivono alla sua cancellazione
Il Tribunale di Verona, nella sentenza dell’11 febbraio scorso, ha fornito un’interessante precisazione in tema di garanzie ipotecarie concesse per obbligazioni di una società cancellata dal Registro delle imprese.
Si ricorda, infatti, che, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 6070/2013), i rapporti giuridici obbligatori facenti capo ad una società di capitali sopravvivono alla sua cancellazione dal Registro per le imprese e si trasferiscono ai soci. Questi, tuttavia, ne rispondono solo fino a concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (ex art. 2495 comma 3 c.c.).
La limitazione di responsabilità prevista, quindi, non comporta l’estinzione dell’obbligazione facente capo alla società cancellata, neanche nei casi in cui i soci non abbiano percepito alcuna somma in conseguenza della liquidazione della società.
La successione dei soci nella titolarità passiva delle obbligazioni della società, pur in difetto di una loro responsabilità, determina la sopravvivenza delle garanzie ipotecarie concesse in relazione a tali obbligazioni.
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