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LAVORO & PREVIDENZA

Dal Portale nazionale del sommerso importanti vantaggi per l’INAIL

Lo strumento fornisce informazioni agli enti ispettivi circa le verifiche in corso e i risultati delle ispezioni

/ Fabrizio VAZIO

Sabato, 14 marzo 2026

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La gestazione del Portale nazionale del sommerso (PNS), previsto dall’art. 19 del DL 36/2022, è stata particolarmente complessa e ha richiesto due decreti ministeriali (cfr. DM 170/2024 e DM 6 maggio 2025) e una complicata realizzazione informatica non ancora portata completamente a termine.

Si tratta di uno strumento che serve a condividere le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), dall’INPS, dell’INAIL, dall’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, sostituendo e integrando le banche dati esistenti attraverso le quali i predetti enti condividevano le risultanze degli accertamenti ispettivi.

In verità, tale strumento fornisce agli enti interessati informazioni in primis sulla sussistenza delle verifiche fin dall’inizio dei controlli; con riferimento agli enti previdenziali e all’INAIL in particolare, tale strumento risulta assolutamente necessario al fine di conoscere in tempo reale eventuali accertamenti svolti dagli altri enti di vigilanza.

È il caso di ricordare, infatti, che l’art. 5 del DLgs. 103/2024 prevede che non possano essere effettuate contemporaneamente due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta (cfr. nota INL n. 1357 del 31 luglio 2024).

Di conseguenza, per i servizi ispettivi INAIL risulta indispensabile conoscere l’attività svolta dagli altri enti (peraltro dotati di forze ispettive superiori), anche se tale strumento serve in primis all’Ispettorato nazionale del Lavoro i cui compiti di coordinamento dell’attività di vigilanza risultano pienamente confermati anche alla luce del DL 19/2024, che ha parzialmente modificato le attribuzioni degli enti ripristinando le funzioni di controllo di INPS e INAIL.

Va ricordato che ad oggi il PNS fornisce solo informazioni circa lo svolgimento e l’esito delle verifiche (si veda “Nuove funzionalità per il Portale nazionale del sommerso” del 11 marzo 2026) ma non è ancora in grado di adempiere al ruolo fondamentale di trasmettere i veri e propri verbali di ciascun ente agli altri attori del sistema vigilanza, come invece riportato nel DL 36/2022, ove si prevede che nel portale confluiscano i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

A tal fine, il DM 170/2024 prevede la stipula di parte dell’INL – cui compete la gestione del PNS – di protocolli di intesa con l’INPS, l’INAIL, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per formalizzare le modalità di accesso al Portale da parte dei soggetti suindicati e di condivisione dei verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati in relazione ai provvedimenti adottati in sede di accertamento.

In riferimento all’INAIL, tale passaggio risulterà fondamentale poiché per l’Istituto è necessario ricevere con assoluta tempestività i verbali dell’INL, dell’INPS e della Guardia di Finanza, che spesso comportano rilevanti recuperi di imponibile a fini assicurativi e hanno ovvio rilievo a fini di regolarità contributiva.

Ciò in verità ha riflessi anche per i datori di lavoro, poiché ad oggi le sanzioni civili in INAIL vengono calcolate fino alla data del pagamento da parte dell’azienda, il che rende evidentemente necessaria una sollecita liquidazione da parte dell’Istituto assicuratore.

Non sfugge poi la necessità per l’INAIL di provvedere ad una tempestiva liquidazione dei c.d. “verbali Altri Enti” poiché i verbali di INPS, INL e Guardia di Finanza non interrompono i termini prescrizionali a fini INAIL in quanto il termine viene computato a ritroso unicamente dal provvedimento di liquidazione dell’Istituto assicuratore (cfr. circ. INAIL n. 26/2025).

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