La responsabilità del commercialista resta ancorata al perimetro del mandato
Gentile Redazione,
mi ha molto rinfrancato leggere l’articolo pubblicato su Eutekne.info (si veda “Per le questioni complesse il commercialista risponde solo se c’è colpa grave” del 17 marzo), che riprende le note ordinanze della Cassazione pubblicate pochi giorni fa, che si sono pronunciate in merito alla corresponsabilità del commercialista intermediario nell’invio della dichiarazione, per violazioni compiute dai suoi clienti. Mi ha rinfrancato perché, da una lettura un poco più attenta di quella che dai più è stata purtroppo data, è evidente che, ancora una volta, il diavolo è meno rosso di come lo si dipinge.
È vero che la Cassazione, negli ultimi anni, ci ha dato esempi di pronunce non proprio in linea con il dettato normativo, ma è altrettanto vero che, stavolta, non ci troviamo in un caso simile.
È facile, nella nostra professione, essere bersaglio di interpretazioni “terroristiche”, che notoriamente – e ancora di più stranamente – fanno più “presa” di quelle che rasserenano, ma è abbastanza frequente riscontrare come spesso esse approfittino del poco tempo che mettiamo a disposizione dell’approfondimento, a favore di una scarsa concentrazione nella lettura.
Come è chiaramente affermato nelle ordinanze, il concorso del commercialista non emerge (e non poteva mai emergere) per il mero invio delle dichiarazioni predisposte da altri (sulla verosimiglianza della quale fattispecie ci sono davvero tanti dubbi), bensì poiché egli risultava altresì incaricato alla tenuta delle scritture contabili.
Eppure, dopo la pubblicazione delle ordinanze, ci si è lasciati andare a scene di panico collettivo (o quasi, per fortuna), sacrificando ancora una volta l’approfondimento minimo che avrebbe rasserenato chiunque.
L’auspicio è che, nel futuro, si possa recuperare quella lucidità interpretativa che è il vero valore aggiunto della nostra categoria. L’ansia da “prestazione interpretativa” non deve farci dimenticare che il diritto è, innanzitutto, logica e proporzione.
Per il resto, la responsabilità del commercialista non può che restare ancorata al perimetro del mandato ricevuto, documento che è sempre più importante curare nei dettagli, a tutela nostra e della qualità del servizio offerto. La Cassazione, dopotutto, non ha fatto che ricordarci questo: il confine della nostra responsabilità coincide con il confine della nostra diligenza professionale. Oltre quel limite, c’è solo il rischio d’impresa del cliente, che non può e non deve diventare il nostro.
Danilo Sciuto
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania
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