ACCEDI
Lunedì, 23 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per gli ETS circoscritto

L’agevolazione è subordinata alla qualificazione dell’attività come «non commerciale» ai fini del CTS

/ Francesco NAPOLITANO

Lunedì, 23 marzo 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Entrata ormai in pieno vigore la riforma del Terzo settore, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017 o CTS) gli ETS iscritti al RUNTS si trovano già nella necessità di affrontare nel quotidiano gli aspetti relativi agli adempimenti e obblighi riguardanti gli aspetti IVA.

Passando dal TUIR al Terzo settore va rammentato che, specie per gli enti associativi, non vi è più la “simmetria” esistente tra i due settori impositivi (dirette e IVA) relativa alla “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici, di cui all’art. 148 comma 3 del TUIR e – parallelamente – all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72. Per gli enti entrati nel RUNTS, infatti, l’art. 89 comma 1 del CTS dispone l’inapplicabilità di alcune norme del TUIR (come il citato comma 3 dell’art. 148), mentre ai fini IVA resta fermo il regime di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72.

Ad eccezione delle APS e ODV che possono optare per l’art. 86 del CTS (con risvolti agevolativi IVA come la non applicazione dell’IVA in rivalsa), gli altri ETS possono optare soltanto per il regime ex art. 80, riguardante però la sola forfetizzazione del reddito d’impresa.

A questa situazione si è aggiunto un ulteriore fattore, ossia la proroga decennale del regime di esclusione IVA nei confronti di soci e associati, ad opera del DLgs. 186/2025. Ma va anche rammentato che quasi tutti gli enti associativi fruivano del regime ex L. 398/91, che prevede – tra l’altro – l’esonero dagli obblighi strumentali, come la certificazione dei corrispettivi. Per effetto del CTS tale regime è divenuto inapplicabile per molte associazioni, stante l’abrogazione dell’art. 9-bis del DL 417/91, che ne permetteva la fruizione ad ENC diversi dalle ASD o SSD (che continuano a fruirne purché fuori dal RUNTS).

Alla luce del quadro normativo esposto, nel caso di un’associazione culturale ETS che voglia organizzare un evento aperto anche a non associati, si pone il dubbio di come operare correttamente circa gli obblighi strumentali, come la suddetta certificazione dei corrispettivi.

In merito, l’art. 87 comma 5 del DLgs. 117/2017 dispone che non vi è l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e della relativa trasmissione telematica a condizione che l’ETS sia non commerciale e che anche l’attività di interesse generale sia non commerciale, ex art. 79 del CTS. Peraltro, sussiste un disallineamento tra la non commercialità ai fini IRES e quella ai fini IVA.

Verificati i due presupposti, se l’attività economica esercitata (cioè attività ex art. 5 del CTS) rientra nel campo di applicazione dell’IVA, in via potenziale sarebbe possibile fruire della predetta agevolazione. Diversamente, se anche ai fini IVA l’attività non è commerciale, non scatta alcun obbligo, e pertanto non si applica neanche l’art. 87 comma 5 del CTS. Infatti, se la non commercialità prevista nel citato comma 5 fosse rilevante anche ai fini IVA, non ci sarebbe voluta neanche la norma, considerato che tale non commercialità avrebbe comportato un esonero totale da qualsiasi adempimento.

In ogni caso, considerato che i relativi test (per le attività di interesse generale e per l’ETS) verranno effettuati al termine del periodo d’imposta, come ci si può orientare in corso d’anno? Sul punto, si ritiene che l’adozione di un comportamento prudenziale possa essere quello di emettere comunque il documento commerciale per le operazioni verso i non soci. Infatti, ancorché la norma in questione sollevi dall’obbligo della certificazione e trasmissione dei corrispettivi, resterebbe comunque in essere quello di tenuta del relativo registro (ex art. 24 del DPR 633/72) in cui annotare le operazioni commerciali poste in essere.

Ciò posto, considerato che gli ETS hanno comunque necessità di tracciare le entrate per il calcolo del test di non commercialità, si ritiene che l’utilizzo del registratore di cassa telematico possa soddisfare tale esigenza “certificando” anche gli incassi di importi “fuori campo IVA” (ossia quelli derivanti da associati) utilizzando il codice N2. In tal modo, il registratore consentirà di adempiere contemporaneamente all’obbligo strumentale per le operazioni verso i non soci (con applicazione dell’IVA), a quello di tenuta del registro dei corrispettivi e, infine, quale report finale per le entrate non commerciali ai fini IVA (operazioni escluse), nell’ottica del predetto test di non commercialità, mettendo anche al riparo da eventuali contestazioni.

In altri termini, resta comunque la necessità di tenere il registro dei corrispettivi per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione del tributo. Nel caso degli enti associativi, come ricordato, anche se le operazioni poste in essere nei confronti dei relativi associati sono escluse da IVA in virtù della proroga decennale disposta dal DLgs. 186/2025, quelle effettuate verso non soci restano rilevanti ai fini del tributo, con i relativi adempimenti documentali (tenuta dei registri, certificazione corrispettivi, ecc.).

TORNA SU