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La Cassazione fa il punto sulla sospensione della prescrizione COVID

I 542 giorni operano solo per i termini che non sarebbero scaduti nel 2020 e nel 2021

/ Alfio CISSELLO

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34329 dello scorso 28 dicembre 2025 si è pronunciata sulle varie norme che, specie nel periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica, hanno sospeso la prescrizione per la notifica degli atti impositivi.

Trattandosi di prescrizione e non di decadenza, il tema riguarda salvo casi specifici gli atti che possono essere notificati successivamente alla cartella di pagamento o all’accertamento esecutivo, in primis intimazioni ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73), comunicazioni di fermo delle auto (art. 86 del DPR 602/73) e di ipoteca esattoriale (art. 77 del DPR 602/73).

Circoscrivendo il discorso alle imposte erariali (imposte sui redditi, IVA), il termine di prescrizione è:
- di 10 anni per le imposte (per tutte, Cass. 15 giugno 2023 n. 17234, Cass. 6 novembre 2025 n. 29392);
- di 5 anni per sanzioni (art. 20 del DLgs. 472/97) e interessi (art. 2948 n. 4 c.c., Cass. 11 febbraio 2025 n. 3464, Cass. 16 settembre 2024 n. 24721) a prescindere dal fatto che il tributo goda di una prescrizione maggiore.

L’art. 68 comma 1 del DL 18/2020 contiene un rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015, che sancisce:
- al comma 1: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (...) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”;
- al comma 2: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati (...) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

Applicando il comma 1, i termini di prescrizione sarebbero sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 quindi per 542 giorni. Se si analizza il comma 2, considerato che la sospensione ha interessato l’intera Italia, per tutti i termini di prescrizione scadenti nel 2020 e nel 2021, la prescrizione maturerebbe il 31 dicembre 2023.

La Corte di Cassazione, interpretando sistematicamente i primi due commi dell’art. 12 del DLgs. 159/2015, ha enunciato il seguente principio di diritto:
- le intimazioni ad adempiere “non in scadenza «entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione», ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono prorogate, «ex se», di 542 giorni”;
- “quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 [ciò che – valga osservare – realizza una situazione di riequilibrio, evitando disparità disciplinari in riferimento a situazioni analoghe, rispetto alla previsione dell’art. 68, comma 4-bis, lett. d), DL n. 18 del 2020]“.

Rileviamo incidentalmente che ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del DL 18 del 2020 i carichi consegnati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 beneficiano di una sospensione della prescrizione di 24 mesi.

Fissato il principio di diritto, bisogna a questo punto “fare i conti” con eventuali sospensioni della prescrizione introdotte negli anni passati, ad esempio con l’art. 1 commi 618-623 della L. 147 del 2013 che, in occasione della rottamazione dei ruoli affidati sino al 15 ottobre 2013 (che causava l’abbattimento degli interessi), ha sospeso la prescrizione per i carichi rottamabili dal 1° gennaio 2014 (entrata in vigore della L. 147 del 2013) al 15 giugno 2014, dunque per 166 giorni.

Posticipazione a fine 2023 per i termini in scadenza nel 2020 e nel 2021

Nel caso esaminato nella pronuncia, la prescrizione decorreva dal 17 dicembre 2010 e non scadeva il 16 dicembre 2020 bensì il 31 maggio 2021 ex L. 147/2013, quindi si verifica la posticipazione del termine di prescrizione a fine 2023.
Però, considerato che i carichi riguardavano imposte, sanzioni e interessi, la prescrizione si era ormai formata per interessi e sanzioni. In casi come quello esposto sarebbe “perfetta” la conciliazione giudiziale, in cui l’Erario sgrava interessi e sanzioni e il contribuente paga le intere imposte (non prescritte).

Se applicando la sospensione ex L. 147/2013 o altre sospensioni (ad esempio derivanti dalla rottamazione dei ruoli), o per effetto di atti interruttivi il termine di prescrizione fosse scaduto dal 2022 in poi, si sarebbe dovuta applicare la sospensione dei 542 giorni.

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