Nessuna valutazione di convenienza e coerenza dell’accordo fiscale nella CNC
Fattibilità e veridicità della proposta attestata dallo stesso professionista
Con l’accordo transattivo di cui all’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, l’imprenditore può, nel corso delle trattative avviate a seguito dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, formulare una proposta alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione avente a oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
Nessuna possibilità è prevista per la falcidia (e anche per la dilazione) del debito maturato nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, oltre che di quello amministrato dagli enti locali.
L’esclusione, invece, non riguarda l’IVA che può essere falcidiata al pari delle altre imposte (Relazione illustrativa del DLgs. 136/2024).
La norma precisa che la proposta deve essere sottoscritta dalle parti interessate ma non anche dall’esperto, a cui va solo comunicata.
L’efficacia giuridica è subordinata al deposito presso il tribunale competente (art. 27 del DLgs. 14/2019) che, verificata la regolarità dell’accordo e della documentazione allegata, ne autorizza, con decreto, l’esecuzione. In caso contrario, procede a dichiarare che l’accordo è privo di effetti.
In tal senso, il potere del giudice è da assimilare a quello svolto nell’ambito del processo civile e del lavoro nel caso di conciliazione giudiziale ovvero nell’ambito tributario, nell’ipotesi di conciliazione “fuori udienza” conclusa ai sensi dell’art. 48 comma 4 del DLgs. 546/92 (oggi art. 99 del DLgs. 175/2024).
La norma, infatti, attribuisce al tribunale una funzione autorizzativa finalizzata all’esecuzione dell’accordo: ciò non presuppone, dunque, il riconoscimento di alcuna valenza giuridica dell’atto, piuttosto la rimozione di un limite all’efficacia dello stesso.
Del resto, diversamente, il legislatore avrebbe dovuto prevedere, anche per l’accordo ex art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, l’istituto dell’omologazione e, quindi, l’instaurazione di un contraddittorio e un più stringente controllo da parte dell’autorità giudiziaria.
Di conseguenza, deve anche escludersi ogni possibilità che il potere giudiziario si sostituisca “forzosamente” alle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria (c.d. cram down).
In tal senso si è espresso il Tribunale di Roma con decreto del 5 marzo 2026, consolidando l’orientamento già espresso dallo stesso tribunale con provvedimento del 25 febbraio 2026.
Le verifiche che il tribunale è chiamato a compiere riguardano l’effettiva sottoscrizione dell’accordo e dei poteri dei sottoscrittori, piuttosto che la sua formazione nell’ambito delle trattative per la composizione negoziata ed entro l’orizzonte temporale della stessa.
È necessario, inoltre, che sia verificato che l’oggetto dell’accordo non riguardi diritti indisponibili (es. risorse proprie dell’Unione europea, contributi previdenziali, ecc.), oltre che sia completo della documentazione richiesta dalla norma.
In nessun caso, invece, il controllo del giudice si estende alla convenienza economica della proposta né alla coerenza e/o alla fattibilità del piano su cui la stessa si basa.
Sotto l’aspetto formale, la norma non precisa quale debba essere la forma e il contenuto della proposta, richiedendo espressamente solo che sia corredata della relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali.
La redazione di quest’ultima è affidata al soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, ovvero a un revisore legale iscritto nell’apposito registro e opportunamente designato nell’ambito dell’accordo transattivo.
Ciò, tuttavia, non esclude che entrambe le attestazioni possano essere rilasciate dallo stesso professionista indipendente (Trib. Roma 25 febbraio 2026).
Con riferimento alle relazioni attestative, il controllo del tribunale si limita a verificare che vi sia coerenza (ovvero non vi sia un palese contrasto) tra le affermazioni ivi contenute e quanto indicato nella proposta; di contro, nessuna verifica dev’essere condotta nel merito delle valutazioni e delle conclusioni raggiunte dal professionista.
Non può sindacarsi, inoltre, l’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti a cui attiene, anche sotto un profilo di responsabilità, il giudizio di sufficienza dell’istruttoria svolta dal professionista indipendente e dei dati assunti a sostegno dell’accordo raggiunto.
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