L’attività degli iscritti a un Ordine si distingue per l’obbligo di rispettare principi etici
Gentile Redazione,
in queste settimane il tema delle responsabilità del commercialista è stato portato alla ribalta dalle note ordinanze della Cassazione del 12 marzo scorso.
Ho letto con attenzione le riflessioni di diversi colleghi, che, oltre al merito, hanno toccato temi di legati alla deontologia e portano conclusioni contrastanti tra di loro.
Il contrasto maggiore emerge fra la lettera del Dott. Camilotti, che condivido, e quella del Dott. Iadanza, che non condivido.
Secondo Camilotti, “la professione costituisce un vero e proprio presidio diffuso di legalità economica e fiscale, ma anche un elemento di equilibrio sociale nel rapporto tra contribuente, impresa e pubblica amministrazione” (si veda “Se il commercialista è un presidio di legalità fiscale, servono competenze riservate”).
Secondo Iadanza, invece, il commercialista “non è tenuto a opporsi se il cliente decide – coscientemente e sotto la propria responsabilità – di adottare condotte dichiarative irregolari, al fine di ridurre il proprio reddito imponibile, non diventando con ciò suo complice e non potendo per ciò essere punito” (si veda “Nessuna norma ci impone di svolgere un sindacato di legalità sulle dichiarazioni”).
In tanti anni di attività, ho sempre ritenuto che le attività svolte da un iscritto a un Ordine professionale si distinguessero dalle altre esercitate da professionisti non iscritti a un Ordine o da imprese, per diversi elementi, ma soprattutto per l’obbligo del rispetto di principi etici (interesse pubblico – integrità – obiettività – competenza – indipendenza - riservatezza) tutti previsti dai codici deontologici obbligatori; in pratica norme che stabiliscono regole precise di comportamento, vincolanti e soggette a relative sanzioni.
È vero che noi commercialisti svolgiamo la nostra attività nell’interesse del cliente, ma occorre tenere sempre presente che l’ambito fiscale, societario, civilistico nel quale operiamo ha risvolti non solo sul cliente, ma anche nei confronti dei terzi (soci, creditori ecc.) e della nostra comunità (lo Stato) e pertanto dobbiamo “... agire a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione” (art. 5 del nostro Codice deontologico).
Andando al di fuori della professione del commercialista, proviamo a immaginare un medico che, seppur in contrasto con il paziente, prescrive medicinali voluti dallo stesso paziente, un ingegnere che per accontentare il cliente deroga a regole progettuali, ecc.
Intendiamoci, per chi non mi conosce e per capirci meglio, mi aiuto riprendendo il titolo di una nota datata canzone, variando il genere, “Sono un uomo, non sono un santo”; sono semplicemente un commercialista che, avendo scelto di esercitare l’attività attraverso l’iscrizione a un Ordine professionale, ne rispetto quanto mi viene richiesto e non faccio fatica perché rispettando le normali regole di vita comune si rispettano automaticamente i diversi codici deontologici.
Venendo al merito delle ordinanze, rimane sempre il dubbio di quell’avverbio che i giudici hanno inserito: “... il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso...”, laddove ho sempre interpretato l’avverbio “anche” come “pure”, “inoltre” ecc., in sostanza mi fa capire che la responsabilità dovrei averla ANCHE se invio solo la dichiarazione e non tengo la contabilità?
Massimo Giaroli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941