L’IRES premiale trova posto nella dichiarazione di gruppo
Indicazione distinta nel quadro CN delle parti di reddito soggette alle aliquote del 20% e del 24%
La gestione dell’IRES premiale nella determinazione del fondo imposte per il 2025 e nei modelli di dichiarazione vede alcune particolarità per le società che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale. Ciò si deve all’articolazione dell’art. 8 del DM 8 agosto 2025, la quale ha permesso di superare le criticità connesse al disposto dell’art. 126 del TUIR, che a rigore escluderebbe dalla tassazione di gruppo le società che beneficiano di riduzioni dell’aliquota IRES.
In questo contesto, il DM attuativo ha in sostanza previsto il trasferimento al gruppo dell’imponibile delle singole società agevolate con l’IRES premiale, con conseguente beneficio da liquidare in termini aggregati: di fatto, anche a livello di gruppo si scinde il reddito in due parti, da assoggettare ad aliquote diverse (il 20% e il 24%).
Se l’imponibile di gruppo è positivo e, perciò, suscettibile di determinare un’IRES a debito, ma vi sono società del gruppo in perdita, si distinguono due casistiche:
- se le perdite apportate al gruppo compensano integralmente il reddito delle società che non possono beneficiare dell’IRES premiale (e intaccano, quindi, anche una parte del reddito di gruppo che invece ne potrebbe beneficiare), tutto il reddito complessivo di gruppo residuo sconta il prelievo del 20%;
- se, invece, le perdite non compensano in modo integrale il reddito delle società “con aliquota ordinaria”, nel modello CNM si scinde la parte del reddito di gruppo che beneficia del prelievo del 20% (di fatto, tutto il reddito apportato al consolidato dalle società con i requisiti per l’IRES premiale) da quella assoggettata all’aliquota del 24% (formata dall’imponibile delle imprese “non agevolate”, al netto delle perdite di altre società).
Si può riprendere allo scopo la seconda di tali situazioni mutuando, con adattamenti, una delle casistiche ipotizzate dalla Relazione illustrativa al DM 8 agosto 2025, in cui:
- la consolidante A ha un reddito di 500.000 euro e può beneficiare dell’agevolazione;
- la controllata B ha un reddito di 200.000 euro e può allo stesso modo beneficiare dell’agevolazione;
- la controllata C è in perdita per 150.000 euro;
- la controllata D ha un reddito di 300.000 euro e non ha i requisiti per l’agevolazione.
Come sopra descritto, le perdite di C sono imputate in modo prioritario al reddito di D, il quale rimane assoggettato, per la differenza di 150.000 euro, all’aliquota ordinaria, mentre il reddito attribuibile ad A e B (700.000 euro) mantiene il beneficio dell’aliquota agevolata del 20%.
Le società in questione sono tenute a indicare nella sezione I del quadro GN delle proprie dichiarazioni individuali il reddito che può beneficiare dell’IRES premiale e a determinare, nei quadri NF e CN del modello CNM, rispettivamente il reddito di gruppo che può beneficiare dell’agevolazione e la corrispondente imposta ridotta (adempimento che riguarda la sola società consolidante).
Il quadro GN delle società con redditi positivi vede, quindi, non solo il dato complessivo del reddito da trasferire al consolidato (ad esempio, 200.000 euro per B), ma anche quello che può beneficiare dell’IRES premiale, da indicare nella nuova colonna 5A del rigo GN6.
A livello di modello CNM, i singoli righi della sezione I del quadro NF evidenziano nelle colonne contrassegnate dal codice “1A” tale quota di reddito assoggettabile all’aliquota del 20%; questi importi vengono poi replicati nella colonna 5 del rigo NF8 (nell’esempio di cui sopra, per complessivi 700.000 euro), a fronte di un reddito complessivo di gruppo di 850.000 euro, indicato nella colonna 4 del medesimo rigo NF8.
Gli stessi dati sono poi replicati nel rigo riepilogativo NF12.
Il quadro CN, da ultimo, evidenzia distintamente l’imposta calcolata sul reddito agevolato (700.000 x 20% = 140.000 euro) dall’imposta calcolata sull’imponibile residuo (150.000 x 24% = 36.000 euro). Questi dati sono esposti in campi diversi del rigo CN5, pur se l’importo complessivo (176.000 euro) viene in ogni caso riepilogato nel rigo CN5, colonna 6.
Anche il rigo CN18 dell’imposta a debito, nel replicare tale dato al netto di crediti, ritenute ecc., impone una evidenza distinta della sua quota parte dovuta a titolo di IRES premiale nella colonna 2A.
Va da ultimo ricordato che l’art. 8 comma 4 del DM 8 agosto 2025 mantiene fermo il principio che storicamente caratterizza i rapporti tra le società che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo previsto dall’art. 118 comma 4 del TUIR: le somme percepite o versate in contropartita del beneficio della riduzione dell’aliquota IRES, ricevuto o attribuito, non concorrono conseguentemente alla formazione del reddito delle società interessate.
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