Per l’IRES premiale non è necessario un utile 2023
Secondo la Relazione al DM 8 agosto 2025, si tratta solo di un parametro per determinare l’ammontare minimo degli investimenti
Ai fini dell’IRES premiale, in merito alla condizione di accesso relativa agli investimenti rilevanti, gli investimenti 4.0 e 5.0 agevolabili devono essere effettuati per un importo minimo pari al 30% degli utili 2024 accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. L’art. 5 comma 5 del DM 8 agosto 2025 ha stabilito che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30% dell’utile accantonato ai sensi dell’art. 4 del DM;
- 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro.
In linea generale, il 30% dell’utile accantonato ai sensi dell’art. 4 del DM deve essere reinvestito in nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un’impresa realizzi nel 2024 un utile di 3 milioni di euro e destini tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantoni alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria. In tal caso, l’utile “accantonato a riserva” risulta pari a 3 milioni di euro, con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a 900.000 euro (30% di 3 milioni).
Sulla base dell’esemplificazione, mutuata dalla Relazione illustrativa al DM, la percentuale del 30% al fine di determinare l’investimento minimo dovrebbe essere calcolata sull’intero utile accantonato, non solo quindi sulla quota dell’80% come sembrava emergere invece dal tenore della norma agevolativa.
L’ammontare come sopra individuato destinato agli investimenti deve essere “comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023”.
Secondo quanto rilevato nella Relazione illustrativa al DM, l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l’utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell’agevolazione in esame, anche se già distribuito. Pertanto, se è necessario accantonare l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 da destinare, sia pure in quota parte, agli investimenti rilevanti – e, quindi, al fine di beneficiare dell’agevolazione è indispensabile conseguire un utile in tale esercizio – non è invece necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia stato realizzato un utile.
Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni e destinano all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo.
A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui una spa nel 2024 ha conseguito un utile di 100 che ha distribuito per 20 ai soci e nel 2023 ha conseguito una perdita di 90. In tal caso, l’investimento minimo per fruire dell’agevolazione si calcola con riferimento ai dati 2024 ed è pari a 24.
L’ultimo parametro da considerare è che, in ogni caso, gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro.
La Relazione illustrativa al DM riporta alcune esemplificazioni sul calcolo dell’investimento minimo, considerando i parametri esposti. Si consideri una spa, con esercizio coincidente con l’anno civile, che:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000 euro, non distribuito per l’80% (80.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 80.000 euro = 24.000 euro;
- 2023: 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota è quindi pari a 24.000.
Si consideri ora il caso di una spa, con esercizio coincidente con l’anno civile, che:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l’80% (64.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
- 2023: 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota è quindi pari a 21.600.
Si consideri, da ultimo, il caso di una spa, con esercizio coincidente con l’anno civile, che:
- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l’80% (64.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 70.000 euro.
L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
- 2024: 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
- 2023: 24% di 70.000 euro = 16.800 euro;
- 20.000 euro.
L’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere all’agevolazione è quindi di 20.000, pari alla soglia minima degli investimenti.
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