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Martedì, 12 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Sanzione più bassa per la fattura tardiva se la liquidazione è corretta

/ Luca BILANCINI

Martedì, 12 agosto 2025

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È tutt’altro che infrequente il caso in cui il cedente o prestatore proceda tardivamente all’emissione della fattura.
Uno degli esempi che si potrebbero citare riguarda i soggetti che erroneamente hanno ritenuto di potere beneficiare di uno “slittamento” del termine qualora questo fosse caduto in un giorno festivo.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, in passato, che l’obbligo di emissione della fattura non rientra nel novero degli adempimenti per cui l’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 consente il rinvio al primo giorno lavorativo successivo qualora il termine scada il sabato o in un giorno festivo. Questo perché la fattura costituisce un documento destinato alla controparte contrattuale ed è indispensabile affinché il cessionario o committente possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14 maggio 2020 n. 129).
Se, quindi, per ipotesi, il dodicesimo giorno dall’effettuazione dell’operazione cadesse di domenica e il cedente o prestatore trasmettesse il file XML al Sistema di Interscambio il lunedì successivo, la fattura (immediata) si considererebbe tardivamente emessa.

Altro esempio è quello del professionista che, non avendo controllato il proprio conto corrente, si è reso conto dell’incasso di una parcella quando ormai sono decorsi i termini per l’emissione della fattura immediata o, eventualmente, di quella differita.
Va ricordato, infatti, che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DPR 633/72, nell’ipotesi in cui sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

Ciò premesso, al fine di determinare la misura della sanzione per la tardiva emissione della fattura occorre preliminarmente considerare se la violazione sia stata commessa prima o dopo il 1° settembre 2024, data di entrata in vigore delle modifiche al sistema sanzionatorio operate dal DLgs. n. 87/2024.

Ipotizzando di far riferimento a un’operazione effettuata il 1° giugno 2025, documentata con fattura immediata (file XML con codice “TD01”) trasmessa oltre il dodicesimo giorno dall’effettuazione, occorrerà innanzitutto verificare se detta cessione o prestazione:
- sia imponibile ai fini IVA,
- riguardi fattispecie non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette a inversione contabile.

Nel primo caso, la violazione è punita con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97), con un minimo di 300 euro (art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97).
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia comunque liquidato correttamente l’imposta di periodo – perché, ad esempio, il documento, pur emesso tardivamente, è stato annotato entro i termini nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 e si è pertanto tenuto conto della relativa IVA – la sanzione si riduce ed “è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000” (art. 6 comma 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97).

Laddove, invece, la fattura emessa tardivamente riguardi operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile (artt. 17 e 74 del DPR 633/72), il soggetto passivo sarà punito con una sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati. Anche in questo caso l’importo non può essere inferiore a 300 euro (art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97).
Qualora, però, la violazione non rilevi “neppure ai fini della determinazione del reddito” la sanzione amministrativa ammonterà a un importo variabile da 250 a 2.000 euro.

In tutti i casi è comunque consentita l’adozione del ravvedimento (art. 13 del DLgs. 472/97).

Cessionario e committente tenuti a comunicare la violazione

La fatturazione tardiva comporta conseguenze anche per i soggetti passivi che acquistano beni e servizi.
Il cessionario o committente, in caso di mancata emissione della fattura nei termini da parte del cedente o prestatore, è punito con una sanzione pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, a meno che non comunichi l’omissione all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emesso il documento (art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97), trasmettendo al SdI un file XML contraddistinto dal codice “TD29”.
Dalla lettura dell’art. 6 comma 8 del DLgs 471/97 si evince che le sanzioni in capo al cedente o prestatore per l’omessa o tardiva fatturazione sono indipendenti da quelle previste in caso di inerzia del cessionario o committente nell’invio della comunicazione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, motivo per il quale l’eventuale ravvedimento del primo non sana la posizione del secondo.

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