Due linee di beneficio per il soggetto obbligato accreditato per pagare l’accisa
Assonime commenta le disposizioni normative che regolano l’istituto del SOAC e formula alcune proposte
Con una circolare dedicata al soggetto obbligato accreditato (SOAC), la n. 22/2025, anche Assonime entra nel punto centrale della riforma delle accise varata con il DLgs. 43/2025 in modifica del DLgs. 504/95, con un commento di particolare attenzione sulla nuova figura ritenuta affidabile dall’autorità doganale che, in virtù di tale riconoscimento, beneficia di una serie di vantaggi e semplificazioni operative dedicate al sistema delle accise.
Il documento esamina in particolare la figura del SOAC secondo un approccio multilivello, che non si limita alla rassegna normativa, ma si propone di presentare le prime osservazioni e proposte a un modello che, in effetti, è destinato a cambiare radicalmente il panorama dei soggetti operanti nei settori dei prodotti energetici, degli alcolici, dei tabacchi, dell’energia elettrica e del gas.
Il SOAC è infatti l’elemento di assoluta novità e interesse proposto dal legislatore nazionale in attuazione della delega fiscale di cui alla L. 111/2023, che ha appunto introdotto, nel sistema delle accise, la nuova figura del soggetto obbligato accreditato, che mira a introdurre nel Testo unico una figura qualificata, mutuandone i tratti dall’esperienza doganale dell’AEO, consentendo ai soggetti obbligati di avere un riconoscimento, a seguito di apposito audit dell’autorità doganale, di affidabilità fiscale, premiato con il riconoscimento di una serie di benefici (esonero dal prestare cauzione e alleggerimenti amministrativi settoriali).
Da questo indirizzo nasce dunque il SOAC, che vede la sua introduzione nell’art. 1 del rinnovato TUA, contenente le definizioni; egli è “il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa”, declinandosi poi nei vari settori impositivi tipici delle accise.
In effetti, la circolare di Assonime si presenta, oggi, come il primo lavoro istituzionale di ampio respiro dedicato alla riforma delle accise, declinandosi come una rassegna completa sul SOAC, inquadrandone l’ambito di applicazione, i requisiti di ammissione, la valutazione dell’affidabilità (nel merito e nel procedimento) fino ai benefici riservati alle figure che sono meritevoli di fiducia rafforzata.
La qualifica di SOAC ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato; in esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l’autorità doganale attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, e la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.
I requisiti di ammissione e di accreditamento – da declinare con prossimi decreti – sono piuttosto complessi e muovono da un set di prerequisiti di affidabilità soggettiva (assenza di precedenti fiscali, penali, fallimentari), fino ad arrivare a valutazioni più discrezionali che attengono alla professionalità, all’organizzazione aziendale, alla solvibilità e al vaglio della filiera di approvvigionamento
In esito al suo riconoscimento, la norma dispone che l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli riconosca al SOAC due linee di beneficio: una più tradizionale, l’esonero cauzionale per le fideiussioni da prestare per i beni in sospensione; un’altra più innovativa, ancorché al momento piuttosto generale, legata a semplificazioni contabili e amministrative, da declinare con apposita prassi delegata dal legislatore al MEF e all’autorità doganale.
In un contesto generale sicuramente positivo e innovativo, si osserva che, dal testo della norma, Assonime individua i seguenti spunti di analisi: il numero limitato di soggetti coinvolti; l’ampliamento delle regole per l’esonero cauzionale per i beni in deposito, che è uno dei benefici ora ricondotti in esclusiva al riconoscimento di SOAC; il carattere per ora generale e circoscritto delle semplificazioni amministrative previste per legge; l’unicità dell’istituto che non considera gli altri analoghi e paralleli, come l’AEO.
Su quest’ultimo punto, la linea tratteggiata da Assonime è chiara e senz’altro da condividersi, perché si osserva che, in un sistema di certificazioni – fiscali e affini – che in ambito generale e doganale in particolare aumentano, il paradigma della trasparenza per la premialità può ancora di più essere improntato a criteri di efficienza e, per così dire, di scala. In altre parole, è auspicabile, ad esempio, che la qualifica di SOAC sia valida per l’accesso all’AEO, e viceversa, che entrambe proteggano le imprese virtuose anche in una logica di modello 231 e che tutti insieme, questi sistemi, integrino quel control framework che è il target ormai imprescindibile per le imprese.
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