Da incassare le somme derivanti dall’acquisto del credito DTA
Con risposta a interpello n. 259/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (art. 44-bis del DL 34/2019).
La questione riguarda l’acquisto da terzi del credito da DTA da parte di una società interessata a compensare, senza limiti di importo, detti crediti con i debiti per accise.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA può avvenire secondo le seguenti modalità (art. 44-bis comma 2 del DL 34/2019):
- compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- cessione ai sensi dell’art. 43-bis o dell’art. 43-ter del DPR 602/73;
- richiesta di rimborso.
Richiamando la risposta a interpello n. 253/2025, l’Agenzia conferma che, in base all’art. 43-bis del DPR 602/73, il quale disciplina la cessione di un credito chiesto a rimborso, il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione e potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.
In definitiva, precisa l’Agenzia, considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che acquisti il credito ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73.
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