Può acquistare il credito DTA anche la società non intermediario finanziario
Con la risposta a interpello n. 253 di ieri, 26 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità da parte di una società, che non riveste la qualifica di intermediario finanziario, di acquistare da terzi i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle “DTA” ex art. 44-bis del DL 34/2019.
In base a tale norma, qualora una società avesse ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti, poteva trasformare in credito d’imposta le DTA anche se non iscritte in bilancio riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Per espressa previsione normativa, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA può avvenire secondo le seguenti modalità:
- in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- mediante cessione, ai sensi dell’art. 43-bis o dell’art. 43-ter del DPR 602/73;
- mediante richiesta di rimborso.
In merito alla possibilità di acquistare da soggetti terzi i crediti in parola, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’unica ulteriore ipotesi di cessione contemplata dall’art. 44-bis è quella effettuata ai sensi dell’art. 43-bis del DPR 602/73.
Quest’ultima norma disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, per le quali è previsto, oltre al rispetto delle formalità richieste dal medesimo art. 43-bis, l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione; la norma stabilisce infatti che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.
Il cessionario, precisa l’Agenzia, potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.
Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di cessione a soggetti terzi, a prescindere dalla qualifica del soggetto cessionario, non sussistendo limitazioni di legge di carattere soggettivo.
L’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche quella di utilizzo in compensazione dello stesso.
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