ACCEDI
Sabato, 27 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Contributo SOLIMARE escluso dallo sgravio per le imprese di navigazione

L’INPS è intervenuto con la circolare n. 129/2025 fornendo istruzioni operative sull’esonero ex art. 6-ter del DL 457/1997

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 27 settembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 41 del DL 144/2022 ha modificato il DL 457/1997, estendendo, tra l’altro, le agevolazioni contributive previste per le imprese che gestiscono navi iscritte nel Registro internazionale di cui all’art. 1 del DL 457/97 alle imprese di navigazione residenti o non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 162 del TUIR, che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all’art. 1 comma 1 del DL 457/1997, iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea (Ue) o dello Spazio economico europeo (See) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati.

In particolare, l’art. 41 comma 1 lett. b) del DL 144/2022 ha introdotto l’art. 6-ter al DL 457/1997; quest’ultimo prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater del DL 457/1997 alle suddette imprese. In merito, l’INPS è intervenuto con la circolare n. 129/2025 fornendo istruzioni operative.

L’esonero ex art. 6-ter del DL 457/1997 si applica ai contributi obbligatori dovuti dalle citate imprese di navigazione residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei registri degli Stati Ue o See o battenti bandiera dei medesimi Stati. Sul punto, viene precisato che l’esonero contributivo presuppone necessariamente che sussista l’obbligo del versamento degli stessi secondo il regime assicurativo obbligatorio italiano.

L’esonero contributivo è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati. In particolare, sono soggette all’esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi: IVS, 33%; NASpI, 1,31% (è soggetto allo sgravio anche il contributo addizionale NASpI e gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato); Contr. art. 25 L. 854/78, 0,30%; Fondo di garanzia TFR (L. 297/82), 0,20%; Malattia, 2,22%; Maternità, 0,46%; Ex CUAF, 0,68%.

Dall’esonero contributivo di cui all’art. 6-ter del DL 457/1997 è escluso il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare (pari allo 0,30%).

Con la circolare in commento, l’INPS si sofferma anche sulle condizioni di accesso all’esonero. Per l’accesso ai benefici contributivi deve essere rispettato quanto previsto dagli artt. 1 comma 5 e 3 del DL 457/97, nonché le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle di armamento. Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha precisato che:
- deve essere applicato il complesso normativo contenuto nella “legge regolatrice del contratto di arruolamento” e negli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore che detta le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani o dell’Ue imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale;
- devono essere rispettati gli specifici limiti in materia di “servizi di cabotaggio”, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del DL 457/1997;
- devono essere rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle d’armamento.

Ai fini della fruizione, è necessario, inoltre, ottenere il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’annotazione della nave nell’apposito elenco (su istanza di parte).
Per l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi relativi ai marittimi imbarcati in qualità di membri di equipaggio su navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali, le imprese armatoriali sono tenute a richiedere la costituzione della posizione contributiva per ciascuna nave posta in armamento.

Sono tenute a chiedere all’INPS l’apertura di apposita matricola contributiva, per ciascuna nave utilizzata, anche le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati Ue o See, o battenti bandiera dei medesimi Stati, e che imbarcano marittimi residenti in Italia. Tali imprese di navigazione devono presentare all’INPS apposita domanda per l’assegnazione della matricola contributiva avvalendosi della procedura telematica di “Iscrizione e Variazione Azienda”.

Inoltre, dopo aver inoltrato la documentazione richiesta tramite “Comunicazione bidirezionale”, l’INPS provvede ad attribuire alla posizione contributiva della nave il C.A. “8Z”.
Infine, l’INPS fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, sottolineando che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di dicembre 2023 fino al mese di settembre 2025), può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

TORNA SU