Allineato il limite di deducibilità per i contributi alla previdenza complementare
Tetto più alto anche per lavoratori di prima occupazione; calcolo del massimo deducibile considerando i due diversi limiti per i nuovi assunti dal 2021
Contestualmente all’incremento da 5.164,57 a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e-bis) del TUIR e dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 252/2005 (si veda “Contributi alle forme pensionistiche complementari deducibili con tetto più alto” del 27 dicembre 2025), la legge di bilancio 2026 (art. 1 co. 201 della L. 30 dicembre 2025 n. 199) prevede il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, di cui al successivo comma 6 del medesimo art. 8.
Ai sensi dell’art. 8 comma 6 del DLgs. 252/2005, infatti, ai lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 si applica, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, un regime particolare.
Il testo dell’art. 8 comma 6 del DLgs. 252/2005 risultante post modifiche stabilisce che “Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di cui al comma 4 pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4”.
In sostanza, ai sensi del richiamato comma 6, ai lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite (di 5.164,57 euro o 5.300 euro) pari alla differenza tra l’importo complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
Pertanto, a favore dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e fino all’anno 2020 e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme (in pratica, dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione), dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro:
- pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche;
- comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (metà di 5.164,57 euro).
In pratica, l’importo massimo deducibile diventa pari a 7.746,86 euro annui (5.164,57 euro + 2.582,29 euro).
Come precisato dalla ris. dell’Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2011 n. 131, inoltre:
- il plafond di maggiore deducibilità accumulato nei primi cinque anni può essere impiegato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di 7.746,86 euro, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro;
- non vi è alcun obbligo di ripartire in quote costanti il maggiore plafond non dedotto, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto plafond in un dato anno;
- se il maggiore plafond maturato nei primi cinque anni non viene interamente utilizzato nei 20 anni successivi, la parte residua è definitivamente persa.
A favore dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2021 è evidente che l’importo massimo deducibile debba essere calcolato considerando i due diversi limiti previsti dall’art. 8 comma 4 del DLgs. 252/2005 (pari a 5.164,57 euro fino al periodo d’imposta 2025 o 5.300 euro dal periodo d’imposta 2026).
Relativamente alla decorrenza delle nuove disposizioni, il riformulato art. 8 comma 4 del DLgs. 252/2005 prevede espressamente che il nuovo limite si applichi “a decorrere dal periodo d’imposta 2026”. Con riguardo alle novità dell’art. 8 comma 6 del DLgs. 252/2005 non parrebbe rilevare la diversa decorrenza del 1° luglio 2026 in quanto un’interpretazione sistematica delle norme (il comma 6 rimanda al limite di cui al comma 4) porterebbe a ritenere che entrambe le modifiche possano decorrere dal periodo d’imposta 2026 (cfr. il “Dossier - 22 dicembre 2025 n. 580/2 (Vol. I - Articoli 1-bis-105, comma 3-bis)”, p. 180).
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