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Sabato, 27 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Tempi di istruttoria senza tutela per l’impresa in composizione negoziata

Le misure protettive richiedono sempre la conferma del tribunale

/ Francesco DIANA

Sabato, 27 settembre 2025

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Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, le misure protettive sono solo quelle espressamente indicate dall’art. 18 ai commi 3, 4, 5 e 5-bis del DLgs. 14/2019; si tratta, infatti, di misure c.d. tipiche che rappresentano un numerus clausus il cui scopo è quello di ridurre la discrezionalità dell’imprenditore nell’individuazione dei beni e/o delle categorie di creditori nei cui confronti le stesse sono chiamate ad operare (Trib. Napoli 15 luglio 2025 e Trib. Avezzano 22 aprile 2025 n. 245).

La tutela si concreta in una serie di divieti imposti al creditore relativamente all’acquisizione di diritti di prelazione (salvo che siano concordati con l’imprenditore), alla possibilità di iniziare e/o di proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore; il divieto si estende anche ai beni e ai diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
La tutela si estende alle prescrizioni e alle decadenze che, rispettivamente, sono sospese e non si verificano; inoltre, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza e/o modificarli in danno dell’imprenditore.

Una particolare attenzione è dedicata ai creditori finanziari (banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari) a cui il legislatore impone precisi doveri di condotta (art. 16 comma 5 del DLgs. 14/2019) e inibisce, se richiesto dall’imprenditore, determinate condotte e/o azioni (art. 18 commi 5 e 5-bis del DLgs. 14/2019).

All’imprenditore non sono inibiti i pagamenti, e, tra le misure protettive, particolare rilievo assume l’impossibilità di una pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato passivo ai suoi danni.
Si tratta di una causa ostativa ex lege che non richiede alcuna pronuncia di improcedibilità (App. Firenze 21 marzo 2023 n. 571 e Trib. Lecce 23 maggio 2022) che opera dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive (unitamente all’accettazione dell’esperto) e fino al termine della loro durata, eventualmente anche prorogata.

Le misure protettive, infatti, presentano un’efficacia c.d. semiautomatica (Trib. Brindisi 3 marzo 2025), in quanto operano sin dall’iscrizione presso il Registro delle imprese, sebbene sia indispensabile la loro successiva conferma da parte del tribunale competente ai sensi dell’art. 19 del DLgs. 14/2019 (Trib. Napoli 15 luglio 2025, Trib. Nola 15 maggio 2025 e 23 gennaio 2025, Trib. Firenze 28 aprile 2025, Trib. Avezzano 22 aprile 2025 e Trib. Rovigo 9 aprile 2025).

Occorre prestare attenzione, tuttavia, al periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza da parte dell’imprenditore e la sua concreta iscrizione (unitamente all’accettazione dell’esperto) presso il Registro delle imprese: esiste, infatti, uno spatium fisiologico di istruttoria entro il quale le misure non sono efficaci e l’impresa è esposta al rischio di aggressioni, compresa la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale (App. Bologna 14 aprile 2025; contra Trib. Roma 24 dicembre 2021).

In tal caso, non sembra possa invocarsi e applicarsi il principio di cui all’art. 7 del DLgs. 14/2019 che impone la trattazione prioritaria degli strumenti di regolazione della crisi rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale, posto che la composizione negoziata della crisi non rientra tra tali strumenti (App. Bologna 14 aprile 2025, Trib. Mantova 13 febbraio 2025 e Trib. Taranto 28 febbraio 2025 n. 1603).

La durata delle misure protettive è stabilita, con ordinanza, dal tribunale e non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 120 giorni, decorrenti dalla data di iscrizione del ricorso per la loro richiesta presso il Registro delle imprese.
Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 19 comma 5 del DLgs. 14/2019, la durata delle misure protettive può essere prorogata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative e, comunque, per una durata complessiva non superiore a 240 giorni.

La durata complessiva è condizionata anche dall’eventuale concessione di misure protettive nell’ambito della domanda di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, e viceversa. Ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 14/2019, infatti, la loro durata massima non può comunque eccedere i 12 mesi, anche non continuativi e tenuto conto di rinnovi e proroghe.

Tale limite può essere superato solo a condizione che l’imprenditore dimostri che le misure sono richieste per una nuova e diversa crisi aziendale (Trib. Bologna 19 maggio 2025).
Oltre la scadenza dei termini, le tutele vengono meno nel caso in cui le trattative sono giunte a conclusione, l’istanza ex art. 17 del DLgs. 14/2019 è stata archiviata ovvero le misure sono state revocate ex art. 19 comma 6 del medesimo decreto.

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