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Martedì, 11 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Con i contributi pubblici scatta la rendicontazione ad hoc dei sindaci

Pronto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il DPCM di attuazione dell’art. 1 comma 857 della legge di bilancio 2025

/ Luciano DE ANGELIS e Ermando BOZZA

Martedì, 11 novembre 2025

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I Collegi sindacali e i sindaci unici di società ed enti che nel corso del 2025 ricevono contributi a carico dello Stato devono provvedere a effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi contributi sono stati concessi ovvero che abbiano dato luogo alla realizzazione dei progetti per essi previsti. È quanto prevede il DPCM inerente al “regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell’art. 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024 n. 207” (legge di bilancio 2025). Il decreto si applica ai contributi percepiti da società ed enti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.

Il DPCM evidenzia in primo luogo che sono considerati di entità significativa i contributi a carico dello Stato erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al DLgs. 19 agosto 2016 n. 175, e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali.

Per essere rilevanti ai fini in commento, ai sensi dell’art. 1 del decreto, detti contributi:
- devono essere destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
- non devono essere destinati a una generalità di soggetti, avere natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, o essere concessi sotto forma di credito di imposta;
- non devono essere erogati alle società quotate ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al DLgs. 19 agosto 2016 n. 175, e loro controllate, agli enti del Terzo settore, alle Onlus iscritte alla relativa anagrafe (destinate peraltro a estinguersi entro il prossimo 31 marzo 2026), nonché a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
- devono essere di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ad esempio, se una società dovesse fatturare nel corso del 2025 1,5 milioni di euro rileverebbe anche un contributo di 750.000 euro.
Il decreto stabilisce inoltre che rileveranno pure i contributi ricevuti cumulativamente dalla società o dall’ente nel corso dell’anno anche in modalità disgiunta (in altri termini varranno anche 3 contributi di 350.000 euro cadauno nel corso del 2025 poiché in tal caso si supererebbe il milione).

L’organo di controllo (Collegio sindacale/collegio di revisione), anche in forma monocratica, è tenuto a svolgere “apposite attività di verifica” finalizzate ad accertare che i contributi siano stati utilizzati nel rispetto delle finalità di concessione, vale a dire effettivamente destinati alla realizzazione dei progetti previsti.
La finalizzazione dei contributi costituisce lo snodo centrale dell’intervento: la destinazione vincolata delle risorse e la conseguente tracciabilità amministrativo-contabile rappresentano il cuore delle verifiche, che devono consentire di ricostruire con ragionevole attendibilità l’impiego dei fondi e la coerenza con gli obiettivi indicati dall’erogatore.

La scansione temporale degli adempimenti è chiara e richiede un’adeguata pianificazione. I soggetti erogatori trasmettono entro il 28 febbraio dell’anno successivo le informazioni dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF; i beneficiari, a loro volta, devono porre l’organo di controllo in condizione di redigere e inviare la relazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla percezione. Il mancato invio della relazione rileva ai fini dell’eventuale ammissione a successive erogazioni – del medesimo contributo, ove ricorrente, o di altri – aprendo scenari di responsabilità non trascurabili per l’ente e i suoi organi.

L’adempimento informativo dei controllori ha natura propria: non sostituisce, né anticipa la relazione sul bilancio, ma la affianca con un perimetro mirato al rispetto delle finalità del contributo e alla corretta ricostruzione dei flussi finanziari, delle relative imputazioni contabili e delle evidenze documentali.

L’adempimento informativo dei controllori ha natura propria

Sarebbe auspicabile un chiarimento sulla portata delle verifiche e sul grado di certezza richiesto alle conclusioni della relazione; in via prudenziale, comunque, è opportuno che le determinazioni dell’organo di controllo si fondino su procedure proporzionate al rischio con esplicita indicazione dei limiti del lavoro svolto.

La disciplina incide anche sulla governance dei beneficiari. In assenza dell’organo di controllo, infatti, il verificarsi delle condizioni di applicazione comporta la necessità di istituirlo, con il correlato adeguamento di statuto, regolamenti e assetto organizzativo, poiché l’adempimento informativo verso il MEF presuppone un soggetto formalmente investito della funzione di vigilanza. Il decreto non prevede un termine espresso per la nomina; è dunque ragionevole attendersi che le indicazioni operative – inclusi tracciati e modalità telematiche di trasmissione della relazione – siano definite da un successivo atto del MEF che si auspica chiarisca altresì i profili non disciplinati (quali, ad esempio, la portata delle verifiche, il grado di certezza delle conclusioni, i contenuti standard della relazione e i termini per la nomina dell’organo).

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