Sistema unico di contabilità non applicabile agli Ordini
Secondo il CNDCEC non sono da ricomprendersi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche destinatarie della riforma del PNRR
Gli Ordini professionali non sono ricompresi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche destinatarie della riforma 1.15 del PNRR e, pertanto, essi non saranno tenuti a conformarsi al sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual. A tale conclusione giunge il CNDCEC nell’Informativa n. 162 pubblicata ieri.
La questione sorge con la riforma 1.15 del PNRR, denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”, che prevede l’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per tutte le Pubbliche Amministrazioni, basato sui principi contabili internazionali del settore pubblico (in attuazione della direttiva 2011/85/Ue del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 2011, come emendata dalla direttiva 1265/2024) e le cui regole sono state definite con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.
Tale riforma prevede, fra l’altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2025 di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90 per cento della spesa primaria del settore pubblico. L’elenco di tali amministrazioni è stato definito dalla determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 26 novembre 2024 e non comprende gli Ordini professionali. Secondo il Consiglio nazionale, a monte, gli Ordini professionali non devono neppure essere inclusi tra le amministrazioni pubbliche destinatarie della riforma 1.15 del PNRR.
Si osserva come la citata direttiva 2011/85/Ue preveda che:
- gli Stati membri si dotino di sistemi di contabilità pubblica che coprano in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e che contengano le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali (art. 3);
- si applichi la definizione di sottosettori dell’amministrazione pubblica di cui all’Allegato A del regolamento (Ue) n. 549/2013 che istituisce il Sistema europeo dei conti 2010, c.d. “SEC 2010” (art. 1).
A tal proposito viene ricordato come le disposizioni del SEC 2010 siano alla base della definizione di amministrazione pubblica, di competenza dell’ISTAT, ai fini della formazione dell’elenco che l’istituto pubblica annualmente.
Pertanto, solo la rispondenza dei principi indicati nel SEC 2010 determina l’appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle amministrazioni pubbliche e, quindi, il suo inserimento nel predetto elenco.
In quest’ultimo non sono compresi gli Ordini professionali e, pertanto, gli stessi non rientrano nella definizione di amministrazione pubblica di competenza dell’ISTAT, che coincide con quella di cui al SEC 2010.
Sulla base di quanto evidenziato, il CNDCEC conclude che gli Ordini professionali “non rientrano tra le «amministrazioni pubbliche» interessate dall’introduzione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale di cui alla Riforma 1.15 del PNRR (che coincidono, come detto, con le sole amministrazioni pubbliche che integrano la definizione di cui al SEC 2010)”.
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