Comunicazione integrativa per il bonus ZES unica Mezzogiorno dal 18 novembre
Non è possibile indicare investimenti superiori rispetto a quelli della comunicazione «originaria»
Per l’accesso al credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, i soggetti che hanno già presentato la comunicazione “originaria” devono presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025.
Tale comunicazione va presentata, a pena di decadenza dall’agevolazione, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
A differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina per il 2024, l’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella comunicazione “originaria” già inviata (cfr. art. 1 comma 486 della L. 207/2024).
La comunicazione integrativa reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche. Dovranno essere indicati anche gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 168/2025, ha inoltre precisato che la dimensione dell’impresa, rilevante ai fini della determinazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, è quella al momento della presentazione della comunicazione integrativa, a prescindere da quanto indicato nella comunicazione originaria (si veda “La dimensione dell’impresa per il bonus ZES unica è quella della comunicazione integrativa” del 24 giugno 2025).
Sotto il profilo procedurale, la comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 e fino al 2 dicembre 2025, in via telematica, usando l’apposito modello approvato con il provv. n. 25972/2025, aggiornato al 7 novembre 2025.
La comunicazione può essere presentata, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa va effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZES UNICA INTEGRATIVA2025”. A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa; l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione.
Come evidenziato nella pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’agevolazione, si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025. In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2025.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative).
Tale provvedimento dovrebbe essere emanato entro il 12 dicembre 2025 (10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative).
Il credito d’imposta sarà quindi utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Si rileva inoltre che l’agevolazione, stando al Ddl. di bilancio 2026, sarebbe oggetto di proroga per gli investimenti 2026 - 2028, con presentazione di apposite comunicazioni (si veda “Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno fino al 2028” del 24 ottobre 2025).
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