Il 10 dicembre l’udienza sulla sospensione delle elezioni
In tale data il TAR del Lazio si pronuncerà sul ricorso presentato da tre iscritti all’ODCEC di Latina contro il regolamento elettorale
Nella marcia di avvicinamento alle elezioni per il rinnovo degli Ordini locali dei commercialisti, la data di mercoledì 10 dicembre sarà da cerchiare in rosso. Quel giorno, infatti, il TAR del Lazio discuterà in camera di consiglio collegiale l’istanza di sospensione cautelare collegata al ricorso presentato da tre iscritti all’Ordine di Latina per l’annullamento del regolamento elettorale varato dal CNDCEC e approvato dal Ministero della Giustizia (si veda “Un ricorso al TAR rischia di bloccare le elezioni dei commercialisti” dell’11 novembre).
La data è stata decisa ieri con decreto della Presidente della sezione quinta bis del tribunale amministrativo, chiamata a pronunciarsi sull’istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.c., che i ricorrenti avevano avanzato adducendo motivazioni di “estrema gravità ed urgenza”, in modo da ottenere una eventuale pronuncia di sospensione prima che venissero convocate le assemblee elettorali in vista delle elezioni del 15 e 16 gennaio.
In realtà, spiega la Presidente di sezione Floriana Rizzetto, “allo stato, il periculum in mora paventato non appare rivestire i prescritti caratteri di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare – che è fissata al 10 dicembre 2025, comunque antecedente rispetto allo svolgimento delle operazioni elettorali in contestazione”.
In altre parole, visto che il voto si terrà a metà gennaio e il termine ultimo per la presentazione delle liste scade 30 giorni prima, le procedure elettorali non saranno ancora cominciate e quindi non c’è bisogno della decisione monocratica del Presidente, ma si potrà aspettare la trattazione collegiale sulla richiesta di sospensiva. Per l’udienza di merito, invece, ci vorrà necessariamente più tempo, ma il rigetto o l’accoglimento dell’istanza cautelare potrebbe dare già un’indicazione importante sull’orientamento del tribunale amministrativo.
Ricordiamo che il ricorso verte sulle modalità di svolgimento delle elezioni decise per il tramite del regolamento pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 30 settembre. Secondo i tre iscritti all’Ordine di Latina, aver previsto come unica modalità il voto da remoto sarebbe in contrasto con quanto prescritto dal DLgs. 139/2005, che invece contempla “indiscutibilmente” il voto in presenza come modalità principale.
Il voto elettronico provocherebbe anche lo “svuotamento” di tutte le attività di gestione attribuiti agli Ordini dall’art. 21 del DLgs. 139/2005, dato che la piattaforma informatica verrebbe gestita direttamente dal Consiglio nazionale. In più, ci sarebbe un’ulteriore criticità legata al mancato rispetto dei principi di personalità, segretezza e sicurezza del voto, considerato che il regolamento nulla dice rispetto agli standard di sicurezza, al trattamento dei dati e alla conservazione dei voti espressi dagli iscritti. Per tali ragioni, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, del regolamento e del decreto con cui il Ministero della Giustizia lo ha approvato.
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