Nuovo codice UniEmens per le quote di sgravio sui contratti di solidarietà per il 2024
L’INPS fornisce le istruzioni per le imprese autorizzate i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025
L’INPS, con la circolare n. 143 di ieri, 14 novembre 2025, ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle imprese che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6 comma 4 del DL 510/96, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.
Per l’anno 2024 si specifica che sono destinatarie della predetta riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ex art. 21 comma 1 lett. c) del DLgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. In particolare, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Tale sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Le istruzioni oggetto della circolare in esame riguardano le imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (indicate nell’elenco di cui all’allegato n. 1), le quali possono usufruire delle riduzioni contributive in argomento mediante le operazioni di conguaglio descritte al § 6 della circolare stessa. Le imprese che, invece, non risultino in tale elenco, benché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno invece autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.
Gli importi contenuti nei decreti direttoriali di ammissione allo sgravio contributivo costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite, l’Istituto precisa che potranno essere oggetto di conguaglio solo le somme effettivamente spettanti.
Lo sgravio è, in linea generale, considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.
Risulta invece cumulabile con la decontribuzione Sud prevista dall’art. 1 commi 161 ss. della L. 178/2020 e fruibile fino al 31 dicembre 2024 (cfr. circ. INPS nn. 55/2022, 40/2023, 66/2024 e 97/2024): nella circolare in esame si precisa che anche le imprese di cui all’allegato n. 1, che devono usufruire dell’esonero contributivo di cui al DL 510/96 per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, e nei limiti della stessa, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
Il beneficio è poi cumulabile anche con l’esonero contributivo denominato decontribuzione Sud PMI introdotto dall’art. 1 commi 406-412 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 e operativo dal mese di gennaio 2025 (cfr. circ. INPS n. 32/2025; si veda “Possibile fruire della decontribuzione Sud PMI” del 1° febbraio 2025).
Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende di cui all’allegato n. 1 devono valorizzare (all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”), i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito”, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L972” (con significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”);
- nell’elemento “SommeACredito” devono indicare il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento. Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, devono avvalersi, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) sull’ultimo mese di attività.
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