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Sabato, 15 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Deducibilità limitata per gli interessi passivi sostenuti dalle banche

Con il consolidato fiscale, si può sterilizzare la parziale indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo

/ Salvatore SANNA

Sabato, 15 novembre 2025

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Con il Ddl. di bilancio 2026 si profila una nuova limitazione alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari (banche, ecc.). Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, si deve guardare alla nozione di intermediari finanziari prevista dall’art. 162-bis del TUIR.

Per questi soggetti viene prevista la deducibilità parziale degli interessi sostenuti dai soggetti finanziari per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028. Successivamente, la deducibilità sarà a regime per il 99%.
Sembra quindi che si applichi il regime che fino al 2025 è stato previsto per gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, dalle SGR e dalle SIM (dal 2017).
La differenza non deducibile rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile da parte degli intermediari finanziari.

Il disegno di legge afferma anche l’applicazione del disposto dal comma 13 dell’art. 96 del TUIR, ossia la norma che a oggi disciplina la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi anche in caso di adesione al consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del TUIR.

Optando per il consolidato fiscale, pare che per tutti i soggetti finanziari che deducono parzialmente gli interessi sarà possibile dedurre integralmente gli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato e a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo (quindi fino a concorrenza della massa) degli interessi passivi maturati a proprio carico e a favore di soggetti estranei al consolidato.
In questo caso, è la società consolidante che opera la deduzione integrale degli interessi passivi nel modello CNM, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Si tratta di una disposizione che ha il fine di sterilizzare la parziale indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo tra soggetti aderenti allo stesso consolidato fiscale.

In sostanza, per il 2026 tale “deduzione integrale” si realizzerà apportando al reddito dichiarato una variazione in diminuzione del 4% degli interessi passivi corrisposti dalla società consolidata in relazione a finanziamenti infragruppo, assunto che i soggetti finanziari applicano la deduzione del 96% degli interessi passivi e oneri finanziari equiparati. Per comprendere questo meccanismo, si ipotizza:
- il reddito della consolidante con interessi passivi pari a 100.000 con una quota non dedotta di 4.000;
- il reddito della consolidata A con interessi passivi pari a 200.000 con una quota non dedotta di 8.000;
- il reddito della consolidata B con interessi passivi pari a 150.000 con una quota non dedotta di 6.000;
- con un totale di interessi sostenuti di 450.000 e variazioni in aumento pari a 18.000.
Qualora gli interessi infragruppo siano pari a 250.000, il 4% dei medesimi da sterilizzare all’interno del modello CNM risulta pari a 10.000.

Applicando i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2009 n. 19 (§ 2.6), qualora la società consolidata disponga di perdite pregresse formatesi in esercizi anteriori a quelli di ingresso nel consolidato, la variazione in diminuzione a opera del soggetto consolidante risulterà possibile soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla variazione in aumento dalla stessa operata in corrispondenza della quota forfetizzata di interessi passivi indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe a essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse ex art. 118 comma 2 del TUIR.

Quando nel consolidato nazionale coesistano soggetti che applicano il meccanismo del ROL e soggetti finanziari, le istruzioni al modello CNM 2025 hanno precisato che possono trovare applicazione:
- per i primi, le disposizioni contenute nel comma 14 dell’art. 96 del TUIR;
- e, limitatamente ai secondi, le disposizioni di cui al comma 13 del medesimo.
Pertanto, ai fini della disciplina degli interessi passivi, si configura una sorta di doppio perimetro di consolidamento nel quale “per interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti si intendono quelli maturati esclusivamente tra soggetti appartenenti al sub-consolidato finanziario. Coerentemente vanno considerati interessi verso terzi (che la norma definisce letteralmente “estranei al consolidato”) tutti quelli maturati dalle società comprese nel sub consolidato “finanziario” nei confronti delle altre società (sia rientranti nel sub consolidato “industriale” sia quelle esterne al consolidato”; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22 luglio 2009 n. 37).

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