Da marzo provvigioni delle agenzie di viaggio con ritenuta
Il Ddl. di bilancio 2026 ha eliminato il regime di esonero applicabile fino a febbraio
L’art. 1 commi 140-142 del Ddl. di bilancio 2026, su cui ieri la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo, prevede, dal 1° marzo 2026, l’applicazione della ritenuta d’acconto (ex art. 25-bis del DPR 600/73) anche sulle provvigioni percepite, tra gli altri, dalle agenzie di viaggio e turismo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio dell’attività:
- ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni);
- non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni).
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM 16 aprile 1983 che può essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (cfr. circ. n. 31/2014, § 18).
L’invio deve avvenire:
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d’anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Modificando l’art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 (che prevede alcune ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata), il Ddl. di bilancio 2026 ha eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026. Pertanto, tenuto conto che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento della provvigione, saranno soggetti alla ritenuta medesima i pagamenti delle provvigioni ai citati soggetti effettuati da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, con specifico riferimento all’analoga modifica prevista dall’art. 1 comma 89 della L. 213/2023).
Inoltre, ai sensi dell’art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73, se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
In tali ipotesi, pare ragionevole ritenere che le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° aprile 2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di marzo 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2).
Infine, per quanto concerne l’applicazione della ritenuta in misura ridotta, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere devono considerare che l’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di operare la ritenuta, da parte dei committenti, viene meno successivamente al termine ordinario per la presentazione della relativa comunicazione (come detto, 31 dicembre). Pertanto, si ritiene che tali comunicazioni possano pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 marzo 2026, analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 4).
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