Possibile il rimborso IVA a soggetti Ue identificati in Italia con separazione delle attività
Il soggetto passivo stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea, che è identificato ai fini IVA in Italia, può accedere al rimborso dell’imposta ex art. 38-bis2 del DPR 633/72, optando per la contabilità separata (art. 36 del DPR 633/72), in modo da tenere distinte le operazioni riconducibili alla partita IVA italiana, da quelle riferibili all’identificativo estero.
Questa, in estrema intesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 319, pubblicata il 24 dicembre scorso.
L’istante, “ditta di diritto spagnolo”, ha acquisito in territorio italiano due immobili, uno strumentale (categoria D/7) e uno di civile abitazione (categoria A/3), concessi in locazione, rispettivamente, a imprese e a persone fisiche.
Per ottemperare agli obblighi IVA di emissione delle fatture relative all’attività di affitto dell’unità A/3, l’operatore unionale ha chiesto e ottenuto un numero di partita IVA in Italia.
Tuttavia, avendo maturato un credito IVA con riguardo all’attività di locazione dell’immobile strumentale, per cui sono emesse fatture che saranno oggetto di integrazione ex art. 17 del DPR 633/72, l’istante si chiedeva se fosse comunque possibile adottare la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, posto che la norma prevede, tra le condizioni per l’ottenimento del rimborso, che il soggetto passivo non stabilito non abbia effettuato “operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario (...)”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria precedente prassi (risposta a interpello n. 359/2021), chiarisce che il soggetto non residente, optando per la separazione delle attività può:
- adempiere agli obblighi relativi all’attività di locazione della civile abitazione (esente da imposta ex art. 10 comma 1 n. 8) del DPR 633/72), attraverso la partita IVA italiana;
- accedere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, relativamente all’imposta assolta sugli acquisti inerenti all’immobile strumentale, a condizione che le “relative fatture siano intestate alla partita IVA spagnola”.
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