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FISCO

Spese da sostenere entro fine 2025 per il bonus barriere 75%

I lavori possono essere realizzati nel corso del 2026

/ Arianna ZENI

Sabato, 15 novembre 2025

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Sta giungendo alla fine della sua corsa il bonus barriere nella misura del 75% disciplinato dall’art. 119-ter del DL 34/2020.
Secondo il disegno di legge di bilancio 2026 (attualmente all’esame del Senato - A.S. 1689), infatti, la proroga alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 non sarebbe contemplata.

L’agevolazione riguarda gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e si è affiancata alla detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, oltre che al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nel caso in cui gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche fossero effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Tornando al c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, la detrazione nella misura del 75% compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 dai soggetti IRPEF, ma anche dai soggetti IRES.
L’agevolazione, che per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023 può riguardare esclusivamente gli interventi effettuati su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, può infatti competere alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali), che possono essere possessori dell’immobile oppure detentori (circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 3.5 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6 settembre 2022 n. 444).

Affinché la detrazione del 75% spetti è quindi necessario che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2025. Questo significa che per i soggetti diversi dalle imprese il pagamento dovrà obbligatoriamente avvenire entro fine anno.
Giova infatti ricordare che per individuare il momento di sostenimento delle spese per gli interventi agevolati, ai fini della spettanza delle detrazioni “edilizie”, occorre fare riferimento:
- al criterio di imputazione per cassa (va individuata pertanto la data dell’effettivo pagamento delle spese) per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali;
- al criterio di imputazione per competenza ex art. 109 del TUIR, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi o dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2 e 23 giugno 2022 n. 23.

I lavori devono essere effettivamente realizzati

Entro il 31 dicembre 2025, quindi, dovranno essere sostenute le spese relative agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre la loro realizzazione potrà avvenire anche successivamente alla predetta data (quindi, ad esempio, nel corso del 2026).

Il principio è stato espresso nella risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055, la quale ha sostanzialmente confermato che le detrazioni derivanti da interventi “edilizi” competono quando le spese sono sostenute nell’arco di vigenza dell’agevolazione, anche se i lavori non sono ancora stati effettuati (si veda “Per il bonus facciate al 90% inizio lavori entro il 16 marzo 2022” del 4 dicembre 2021).

La stessa risposta ha però ben sottolineato come rimanga dovuta l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata).

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