Per il bonus 4.0 rebus sul plafond per investimenti prenotati nel 2024
Secondo Assonime, nonostante l’avvenuta prenotazione, rientrerebbero nel limite massimo di investimenti 2025
Assonime, con una News legislativa di ieri, 14 novembre, in merito al credito d’imposta 4.0, ha analizzato la questione relativa al limite quantitativo applicabile per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati successivamente (nel 2025 e nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026).
Ferma restando l’assenza, allo stato attuale, di indicazioni ufficiali a riguardo, Assonime ha rilevato che la soluzione interpretativa di seguito riportata è stata anticipata anche ai competenti uffici ministeriali, auspicando opportuni chiarimenti ufficiali.
Per comprendere la questione, viene rilevato che gli investimenti in esame soggiacciono ad un limite quantitativo annuo che riguarda, per l’appunto, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta agevolato ivi compresa la relativa “coda” (o “termine lungo”). La normativa in esame consente infatti in taluni casi alle imprese di fruire della disciplina agevolativa di riferimento del periodo d’imposta N anche per gli investimenti effettuati entro il 30/6/N+1 a condizione che entro il 31/12/N l’investimento sia stato prenotato e sia stato effettuato il versamento di un acconto pari al 20% del costo.
Il limite quantitativo in discorso, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1051-1063, della L. 178/2020, ammonta a 20 milioni di euro per gli investimenti del 2023, 20 milioni per gli investimenti del 2024 e 20 milioni per gli investimenti del 2025, ivi inclusi quelli effettuati nella relativa “coda”.
Assonime evidenzia che la legge di bilancio 2025, integrando il contenuto dall’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, ha innovato la disciplina per il 2025, prevedendo che:
- gli investimenti 2025 (ivi compresi quelli della “coda” del 30 giugno 2026) sono soggetti ad un “rubinetto” pari a 2.200 milioni, continuando per il resto ad applicarsi le regole ordinarie, tra le quali, quella che prevede il limite annuo dei 20 milioni;
- la regola di cui sopra non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024.
Ad avviso di Assonime, in ogni caso, gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 potrebbero essere completati entro il 30 giugno 2026, essendo questo l’unico termine finale previsto dalla norma in esame.
Il tema è quello di capire se questi investimenti – prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati nel 2025 (ivi compresa la relativa coda) – consumino il plafond del 2024 o quello del 2025.
Assonime ritiene che tali investimenti consumino il plafond del 2025.
Viene rilevato che, senza la specifica deroga, anche gli investimenti eventualmente prenotati entro il 31 dicembre 2024 sarebbero stati soggetti al “rubinetto”, per il fatto che il comma 1057-bis non prevede una coda per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 ed effettuati entro il termine finale del 30 giugno 2026 tale da ricondurli nella disciplina di riferimento del 2024.
Ad avviso dell’Associazione, la condizione della prenotazione entro il 31 dicembre 2024 è volta esclusivamente ad escludere dal “rubinetto”, a tutela dell’affidamento delle imprese, gli investimenti prenotati prima della pubblicazione della legge di bilancio 2025, non potendo assegnare a questa condizione ulteriori effetti; tale disposizione non introdurrebbe una nuova “coda” per questi investimenti, tale da ricondurli nell’alveo applicativo delle regole di riferimento per il 2024.
Assonime ritiene quindi che si consuma il plafond del periodo d’imposta in cui l’investimento si considera effettuato, con la conseguenza che, anche se prenotati entro il 31 dicembre 2024, gli investimenti 2025 (ivi compresa la “coda” del 30 giugno 2026) consumerebbero il plafond del 2025 (ferma restando l’esclusione dal “rubinetto” per questi investimenti).
Si osserva che tale pregevole interpretazione potrebbe non essere l’unica. Le Entrate, seppure con riferimento alla previgente disciplina, hanno più volte affermato che gli investimenti prenotati rientrano nella normativa precedente (quella prevista in base alla prenotazione), non assumendo rilevanza nel calcolo degli scaglioni della disposizione relativa al periodo successivo, a prescindere quindi dalla circostanza che siano stati effettuati in tale periodo (cfr. circ. n. 8/2019, § 2.3, e risposte a interpello nn. 21/2023 e 896/2021).
Applicando tale principio generale alla disciplina come modificata dalla L. 207/2025, la prenotazione entro il 31 dicembre 2024 (riconosciuta espressamente dall’art. 1 comma 446 della L. 207/2024) potrebbe essere considerata rilevante per “incardinare”, a tutti gli effetti, l’investimento effettuato nel 2025 nell’agevolazione prevista per il 2024 dall’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, e non quindi in quella prevista per gli investimenti 2025 con il nuovo tetto di spesa. La prenotazione entro il 31 dicembre 2024 potrebbe quindi assumere rilevanza anche per la concorrenza del costo di tali investimenti nel limite massimo relativo al 2024, fermo restando che sul punto è opportuno un intervento chiarificatore dell’Agenzia.
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